Data: 2014-06-01 16:51:40

Subentro in punto esclusivo di giornali e riviste stagionale

In base all'art.13 della legge regionale n.4/2005, per il trasferimento dell'esercizio commerciale per atto tra vivi ,occorre oltre l'effettivo passaggio dell'esercizio, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 3.

Il punto a) è la verifica dei requisiti morali, con il certificato penale del casellario giudiziale esauriamo il nostro compito.

Il punto b)  se la persona che subentra lavora solo nel periodo estivo presso il chiosco, mentre negli altri mesi dell'anno lavora come dipendente in una libreria, può dichiarare che non presta la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri?

Il punto c)( non essere iscritto ad albi professionali), come si verifica?

Esempio, se il chiosco è di 10 metri quadrati, può vendere anche tutti gli altri prodotti appartenenti al settore non alimentare e pastigliaggi confezionati, ma non deve superare 2,5 metri quadrati.(art.7 comma 2) 

Grazie 

riferimento id:19668

Data: 2014-06-01 17:24:18

Re:Subentro in punto esclusivo di giornali e riviste stagionale


In base all'art.13 della legge regionale n.4/2005, per il trasferimento dell'esercizio commerciale per atto tra vivi ,occorre oltre l'effettivo passaggio dell'esercizio, anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 3.

Il punto a) è la verifica dei requisiti morali, con il certificato penale del casellario giudiziale esauriamo il nostro compito.

Il punto b)  se la persona che subentra lavora solo nel periodo estivo presso il chiosco, mentre negli altri mesi dell'anno lavora come dipendente in una libreria, può dichiarare che non presta la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri?

Il punto c)( non essere iscritto ad albi professionali), come si verifica?

Esempio, se il chiosco è di 10 metri quadrati, può vendere anche tutti gli altri prodotti appartenenti al settore non alimentare e pastigliaggi confezionati, ma non deve superare 2,5 metri quadrati.(art.7 comma 2) 

Grazie
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1) a mio avviso i requisiti soggettivi della legge regionale sonop ABROGATI con il Dlgs 59/2010 e pertanto quelli delle lett. b) e c) non sono più vigenti
2) I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1.
QUESTA DISPOSIZIONE potrebbe trovare limitazione nella regolamentazione per la concessione del suolo pubnblico e/o nell'atto concessorio. SE NON diversamente previsto allora è possibile vendere anche altri tipi di prodotti con semplice comunicazione



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