Tizio residente nel Comune A ha noleggiato un gioco qualificato come media attrazione dotata di codice identificativo rilasciato dal comune B.
Il Comune B non ha rilasciato licenza di spettacolo viaggiante ex art.69 TULPS. Cosa deve fare Tizio per esercitare l'attivita' nel comune A suo comune di residenza?
Grazie Carlasalve
Il ministro afferma in una circolare:
nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4 del DM 18/05/2007. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
I commo 9 e 10 dispongono:
[i]9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.[/i]
Qui puoi trovare un esempio di richiesta di voltura della registrazione:
http://servizi.comune.cesena.fc.it/FiloDArianna/DATAURP/Polizia/Modello_voltura_codice_identificativo.pdf