Richiedo un parere in merito a quanto di seguito andrò prospettando; principalmente con riferimento alla necessità o meno di convocare la Comm.ne Com.le Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Un privato vuole realizzare uno spettacolo con l'impiego di autoveicoli fuoristrada. La manifestazione consisterebbe nell'effettuare un percorso di tipo "crossistico" su una platea sterrata. Il luogo dove la manifestazione si dovrà svolgere è una ex cava per il prelievo della terra impiegata nella fabbricazione di laterizi, di proprietà privata. Essa si manifesta per la presenza di tre alte pareti, scoscese, di terreno ed un ingresso sormontato da un cancello. Nella sostanza un catino chiuso dalle pareti predette con accesso dalla pubblica via sulla quale si affaccia il cancello. L'organizzatore non ha le idee molto chiare o forse è reticente, ma penso che verrà delimitato uno spazio con transenne od altro materiale deputato ad accogliere il pubblico partecipante, il quale, secondo il mio avviso, verrà a trovarsi confinato tra il tracciato percorso dai veicoli e le pareti in terreno della cava.
A suo dire, forse per non dovere affrontare la verifica della CCVLPS, il pubblico partecipante non supererà le 200 unità. Riferisce di non approntare alcun impianto, sia elettrico, ovvero, di qualsivoglia altra struttura. Pertanto, mi chiedo se sulla base del semplice luogo di svolgimento della manifestazione, date le caratteristiche morfologiche proprie predette, sia necessario sottoporre il progetto della manifestazione al parere di fattibilità della CCVLPS? Se non mettesse le transenne ed il pubblico potesse sistemarsi ove più gli aggrada ancorché a ridosso delle pareti della cava, la manifestazione potrebbe rientrare nella disciplina del titolo IX del D.M. 19/08/1996?
Che documentazione devo richiedergli ed in fase di rilascio di licenza ex art. 68/69 TULPS posso prescrivergli ex art. 9 la presenza di ambulanza equipaggiata con quale tipologia di personale ( semplici volontari, personale paramedico o medico)? Posso richiedergli di assicurare lo spettacolo per la RCT e con quale massimale?
Grazie per l'attenzione.
In materia non c’è una normativa statale specifica come per le gare su strada.
Per tutto ciò che avviene in fuori strada , in genere si richiede parere alla Forestale, o meglio si chiede se esistono incompatibilità ambientali. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio , ecc. Ha funzioni di ordine e sicurezza pubblica.
Magari la gara potrebbe svolgersi in un ambiente protetto (vedi “rete natura 2000” – ZPS – SIC – SIR ecc.).
Se non si configura un luogo di pubblico spettacolo resta un’attrazione all’aperto (tipo baraccone nel mezzo ad una piazza) allora non si applica l’art. 80 TULPS. Al limite puoi sempre applicare l’80 TULPS sotto le 200 persone e demandare tutto al tecnico.
Per buana prassi sarebbe il caso di produrre una domanda di autorizzazione ex art. 68 TULPS per evento di trattenimento – spettacolo e ai sensi della norma del 96 che hai citato allegare una relazione tecnica dove si chiarisce la mancanza di recinti, luoghi di stazionamento ecc.
Questo sempre che ci sia un accesso di pubblico e la fattispecie si configuri, anche se temporaneamente, come un luogo di spettacolo aperto al pubblico in generale.
Ok alle prescrizioni in autorizzazione sebbene la necessita di una polizia è da valutare bene
Alcune regioni si sono dotate di normativa specifica. Questa è una cosa da controllare.
Scusami Mario, ma non riesco ad afferrare il concetto che mi hai espresso. Sai, sono un tantino duro di comprendonio :)
Ma quand'è che si configura un luogo di pubblico spettacolo? Nel mio caso, è necessario che il luogo possegga entrambi i requisiti ovvero "delimitato spazio all'aperto", ancorché naturalmente dalle pareti della cava, ed attrezzatura/impianti specifici (impianto elettrico, palco ecc.) per l'effettuazione del pubblico spettacolo?
Se non vi fosse alcun impianto, essendo comunque il luogo delimitato (atto al contenimento del pubblico) non rientra nella disciplina del DM 1996?
Ergo, dovrei sottoporre il progetto della manifestazione all'esame della CCVLPS per l'espressione del parere di fattibilità. Cioè, io mi configuro questo luogo come una stanza con una porta di accesso che, indipendentemente dalle strutture che andrò a sistemargli dentro, è pur sempre un luogo chiuso e come tale da verificare ai sensi dell'80 del TULPS.
Sbaglio?
Grazie Mario, e buon fine settimana
Non è il fatto di essere duri è che è veramente difficile trovare una normativa chiara.
Ti riassumo la chiave di lettura della prassi applicativa della normativa.
Il DM 19/08/1996 riguarda la prevenzione incendi, non il TULPS. Nella prassi, però, lo stesso DM ha finito per diventare una norma indicativa anche per l’applicazione dell’art. 80 TULPS.
In sintesi anche l’art. 80 TULPS, che riguarda l’agibilità/sicurezza e non la prevenzioni incendi, non si applica a (testualmente – vedi DM 1996) [i]ai luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto[/i].
Nella realtà occorre vedere caso per caso. Nel tua situazione non saprei dire con sicurezza, solo un tecnico previo sopralluogo potrà giudicare l’opportunità dell’applicazione dell’80 TULPS.
A volte può capitare che sia necessaria l’autorizzazione ex art. 68 TULPS per pubblico spettacolo ma non quella di cui all’art. 80. Vedi uno spettacolo in una pubblica piazza o su una spiaggia senza transenne tribune ecc.
Nei casi si spazi all’aperto il DM 1996 si applica solo per quanto previsto nel Titolo IX:
[i]Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.[/i]
In quest’ultimo caso, quanto richiesto dal DM 1996 può essere allegato alla richiesta di autorizzazione ex art. 68 TULSP.
Prima di tutto grazie della pazienza accordatami nonché della competenza giuridica con la quale trattate i più disparati argomenti. Ma ritorno ancora sul tema poiché ho una confusione mentale che mi preclude la possibilità di operare un inquadramento logico/giuridico della manifestazione in trattazione.
Il D.M. 1996, distingue i luoghi di pubblico spettacolo come segue:
[b]assoggettandoli alle disposizioni di prevenzioni incendi[/b]:
art. 1, comma 1 lett. l) - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati[b] in delimitati spazi all'aperto [/b]attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
[b]non soggetti alle disposizioni del D.M[/b].
art. 1, comma 2, lett. a) - i luoghi all'aperto, [b]quali piazze e aree urbane [/b]prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.
Sulla base di quanto precede, la ex cava a cielo aperto, chiusa da tre lati con ingresso prospiciente la pubblica via, nell'ambito della quale non viene installato alcunché (palco, luci panche gradinate ecc.) potrebbe essere assimilata alla piazza, ovvero, proprio in virtù [b]dell'accesso condizionato [/b] non può essere attratta nell'alveo del titolo IX stessa disposizione normativa?
La diversità delle due disposizioni consiste nel fatto che la prima contempla la presenza di strutture deputate allo stazionamento del pubblico che quindi non può considerarsi in stazione eretta bensì seduto, mentre la seconda lo contempla specificamente all'impiedi?
Ed ancora, nell'ambito di una Piazza non si determina il massimo affollamento mentre in un luogo così delimitato naturalmente ( tre pareti contigue) se viene ad essa equiparato
mi sembra illogico ed una forzatura giuridica non determinare quante persone possano partecipare alla manifestazione.
Ho il timore che se non convoco la CCVLPS semplicemente sulla base della relazione tecnica possa andare incontro a delle grane. Ma se la convoco e non era dovuta aggravo il procedimento. Tra le due opzioni, tu per quale opteresti?
Grazie ancora e complimenti per la preparazione.
Beppe
Capisco il dilemma.
A parere mio se non ci sono strutture per lo stazionamento e lo spazio è tale che l'esodo delle persone possa avvenire da ogni parte in quanto non ci sono osatacoli o via forzate, allora non si configura un luogo sottoposto all'80 TULPS. Un po' quello che avviene per gli stabilimenti balneari con le feste in spiaggia.
Se non sei sicuro puoi far eprimere alla CCVLPS solo il "parere" su progetto, vedi art. 141 reg. tulps, comma 1, lett. a.
Dopo di ché sarà commissione a giudicare.
A parere di chi scrive, si ritiene che la località destinata allo svolgimento della manifestazione possa considerarsi alla stregua di un luogo pubblico come una piazza, per cui non sia necessaria la convocazione della Commissione di Vigilanza.
Si ritiene, quindi, sufficiente la SCIA, con tutti gli allegati a firma dei tecnici abilitati, per lo svolgimento della manifestazione, non essendo, comunque, determinabili con certezza il numero di partecipanti come pubblico, ma avendo l'interessato dichiarato che saranno in numero inferiore a 200.
Prima di tutto grazie della pazienza accordatami nonché della competenza giuridica con la quale trattate i più disparati argomenti. Ma ritorno ancora sul tema poiché ho una confusione mentale che mi preclude la possibilità di operare un inquadramento logico/giuridico della manifestazione in trattazione.
Il D.M. 1996, distingue i luoghi di pubblico spettacolo come segue:
[b]assoggettandoli alle disposizioni di prevenzioni incendi[/b]:
art. 1, comma 1 lett. l) - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati[b] in delimitati spazi all'aperto [/b]attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
[b]non soggetti alle disposizioni del D.M[/b].
art. 1, comma 2, lett. a) - i luoghi all'aperto, [b]quali piazze e aree urbane [/b]prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.
Sulla base di quanto precede, la ex cava a cielo aperto, chiusa da tre lati con ingresso prospiciente la pubblica via, nell'ambito della quale non viene installato alcunché (palco, luci panche gradinate ecc.) potrebbe essere assimilata alla piazza, ovvero, proprio in virtù [b]dell'accesso condizionato [/b] non può essere attratta nell'alveo del titolo IX stessa disposizione normativa?
La diversità delle due disposizioni consiste nel fatto che la prima contempla la presenza di strutture deputate allo stazionamento del pubblico che quindi non può considerarsi in stazione eretta bensì seduto, mentre la seconda lo contempla specificamente all'impiedi?
Ed ancora, nell'ambito di una Piazza non si determina il massimo affollamento mentre in un luogo così delimitato naturalmente ( tre pareti contigue) se viene ad essa equiparato
mi sembra illogico ed una forzatura giuridica non determinare quante persone possano partecipare alla manifestazione.
Ho il timore che se non convoco la CCVLPS semplicemente sulla base della relazione tecnica possa andare incontro a delle grane. Ma se la convoco e non era dovuta aggravo il procedimento. Tra le due opzioni, tu per quale opteresti?
Grazie ancora e complimenti per la preparazione.
Beppe
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Grazie Mario e Grazie Marco, per i vostri autorevoli pareri.
Adesso, chiederò all'organizzatore di formalizzarmi con progetto e relazione tecnica quelle che sono le caratteristiche peculiari della manifestazione e che cosa in concreto, a livello di impianti, verrà approntato. Nella sostanza "Verba volant, scripta manent" ;). Successivamente, dopo avere preso visione di detta documentazione, valuterò il da farsi rifacendomi ai vostri insegnamenti.
Ancora grazie e buona domenica