All'interno di un parco comunale cintato, in gestione a terzi, dotato anche di un chiosco bar, in un'area che il gestore andrà a cintare, il gestore stesso intende installare n.2 gonfiabili, facendo pagare un biglietto di "ingresso" a chi li vuole utilizzare. I gonfiabili sono già in possesso delle registrazioni previste dalla legge e saranno presi a noleggio. Il parco non costituisce area munita di dichiarazione ex art.80 tulps, non è in possesso di autorizzazione ex art.68 e non è in possesso di CPI (l'UTC mi dice che allo stato attuale non è soggetto a verifica VVF). Mi viene chiesto:
1)se l'area cintata in cui andranno installati i due gonfiabili (dovrebbero essere delle dimensioni di 3 m x3 m ca ciascuno) è in qualche modo soggetta a pratica presso i VVF, mentre il parco continua ad esserne escluso;
2) se l'area in cui andranno installati i gonfiabili (che avrà una capienza molto ridotta - non più 50 persone) andrà comunque sottoposta alla CCVLPS per un "esame progetto" (è assimilabile ad un piccolo luna park?) e poi, previa relazione tecnica, al rilascio dell'agibilità ex art. 80 ed, essendo sottoposta a pagamento ingresso, al rilascio della licenza ex art. 68 TULPS;
3) oppure se siano sufficienti, dato l'esiguo numero di attrazioni, le singole autorizzazioni già in capo ai due gonfiabili
?????
Grazie
A parere di chi scrive l'attività è soggetta a licenza ex art. 68 del TULPS.
Per quanto attiene la prevenzione incendi con l'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i “locali di pubblico spettacolo” (e simili) sono ricompresi al punto
65 dell’allegato I:
"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, [u]con capienza superiore a 100 persone[/u], ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
Non è invece chiaro se sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico (ai fini di valutare la licenza ex art. 80 del TULPS).