Salve a tutti!
Una impresa ha presentato SCIA di inizio attività di commercio elettronico di auto usate, contestualmente sia a SCIA di inizio attività di agenzia di affari (dato che venderanno anche "conto terzi") che, visto che c'erano (....... :'( :'( :'( :'(.......), anche a SCIA di N.S.C..
L'attività sarà svolta on-line, però sara fatto uso di un fondo (destinazione urbanistica: deposito) per "ricoverare" sia le vetture acquistate da rivendere, che quelle in conto vendita, che, infine, quelle da noleggiare.
Quesiti:
1) è possibile vendere auto on-line, sia nella forma commerciale pura che in quella conto terzi (agenzia di affari)? Secondo me, nella stretta accezione del termine, no, perché affinché un'attività sia classificabile come "e-commerce" è necessario che la transazione avvenga integralmente via web, cosa che, con beni mobili registrati come le autovetture, non è possibile (ed infatti siti importanti, come autoscout24.it o daddario.it, specificano espressamente, nelle condizioni generali, che trattasi di siti esclusivamente pubblicitari), essendo necessaria la forma scritta; pertanto, anche qualora il sito fosse articolato in modo da consentire l'effettuazione del pagamento on-line tramite paypal, carta di credito, o altra forma, l'atto non sarebbe perfetto fino allo scambio delle sottoscrizioni, sicché non può dirsi che la transazione sia avvenuta on line, ma è necessario un luogo fisico in cui le parti si incontrino per lo scambio di firme, ed allora ecco che non potrà più parlarsi di e-commerce, ma di commercio (o agenzia di affari) in senso tradizionale, e per di più tale incontro dovrà avvenire in un luogo fisico nella disponibilità del venditore che abbia la destinazione urbanistica idonea (commerciale), e non, ad esempio, nel deposito dove sono ricoverate le autovetture;
2) è possibile noleggiare un'auto on-line? In questo caso, invece, ritengo di sì, purché la transazione avvenga interamente via web (paypal, c/c, ecc...), e il soggetto poi si rechi presso il deposito esclusivamente per il ritiro (e successivamente la riconsegna della autovettura). Se però ciò non avviene, ma la transazione avviene "de visu" presso il deposito, ritengo corretto pretendere che questo abbia destinazione d'uso commerciale, non essendo idonea una diversa destinazione tipo deposito, artigianale, oppure ancora direzionale.
In virtù di quanto sopra, dato che il sito internet dichiarato risulta ad oggi una mera vetrina pubblicitaria per tutte e tre le attività, che neppure permette di procedere ad una schermata di acquista, ma meramente invita a recarsi presso il deposito, o a prendere contatti telefonici, stiamo pensando di concedere i trenta giorni per la conformazione, e poi, eventualmente, procedere con la inibizione alla prosecuzione dell'attività.
E' corretto?
Grazie in anticipo per chi vorrà aiutarci!
1) è possibile vendere auto on-line, sia nella forma commerciale pura che in quella conto terzi (agenzia di affari)? Secondo me, nella stretta accezione del termine, no, perché affinché un'attività sia classificabile come "e-commerce" è necessario che la transazione avvenga integralmente via web, cosa che, con beni mobili registrati come le autovetture, non è possibile (ed infatti siti importanti, come autoscout24.it o daddario.it, specificano espressamente, nelle condizioni generali, che trattasi di siti esclusivamente pubblicitari), essendo necessaria la forma scritta; pertanto, anche qualora il sito fosse articolato in modo da consentire l'effettuazione del pagamento on-line tramite paypal, carta di credito, o altra forma, l'atto non sarebbe perfetto fino allo scambio delle sottoscrizioni, sicché non può dirsi che la transazione sia avvenuta on line, ma è necessario un luogo fisico in cui le parti si incontrino per lo scambio di firme, ed allora ecco che non potrà più parlarsi di e-commerce, ma di commercio (o agenzia di affari) in senso tradizionale, e per di più tale incontro dovrà avvenire in un luogo fisico nella disponibilità del venditore che abbia la destinazione urbanistica idonea (commerciale), e non, ad esempio, nel deposito dove sono ricoverate le autovetture;
[color=red]Secondo me è possibile.
Approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10340.0
http://www.confartigianato.an.it/content/veicoli-nuovi-usati-ammissibilit%C3%A0-commercio-elettronico
http://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/2013_7463_Nota_Min_Int.pdf
[/color]
2) è possibile noleggiare un'auto on-line?
[color=red]Certo, nessuna norma lo vieta[/color]
In questo caso, invece, ritengo di sì, purché la transazione avvenga interamente via web (paypal, c/c, ecc...), e il soggetto poi si rechi presso il deposito esclusivamente per il ritiro (e successivamente la riconsegna della autovettura). Se però ciò non avviene, ma la transazione avviene "de visu" presso il deposito, ritengo corretto pretendere che questo abbia destinazione d'uso commerciale, non essendo idonea una diversa destinazione tipo deposito, artigianale, oppure ancora direzionale.
[color=red]Concordo[/color]
In virtù di quanto sopra, dato che il sito internet dichiarato risulta ad oggi una mera vetrina pubblicitaria per tutte e tre le attività, che neppure permette di procedere ad una schermata di acquista, ma meramente invita a recarsi presso il deposito, o a prendere contatti telefonici, stiamo pensando di concedere i trenta giorni per la conformazione, e poi, eventualmente, procedere con la inibizione alla prosecuzione dell'attività.
E' corretto?
[color=red]Corretto .... se del caso puoi valutare anche se avvisare altri enti (es. Finanza)[/color]
Innanzitutto, grazie per la risposta!
Però, adesso, la questione ha preso una via diversa.
L'imprenditore, infatti, voleva veramente utilizzare il sito web esclusivamente per pubblicizzare l'attività.
Vuole quindi presentare, per il momento, sia la SCIA per NSC, che la comunicazione di inizio attività ex art.115 del TULPS per l'agenzia di affari dichiarando come sede operativa della propria attività una stanza della propria abitazione (avvalendosi di quanto previsto dall'art. 59 L.R. n°1/2005), dove si effettueranno le trattative e si concluderanno i contratti, e come deposito un fondo (di proprietà e già utilizzato da una concessionaria di autoveicoli) di cui (o meglio, di una limitata parte del quale) ha ottenuto la disponibilità mediante comodato gratuito.
Tale fondo ha una destinazione urbanistica "artigianale", cosa che a me aveva fatto venire qualche dubbio, ma sulla quale i tecnici del mio Comune mi dicono che trattasi di destinazione che può essere utilizzata anche come deposito merci.
Addirittura, per l'attività di agenzia di affari, nemmeno hanno intenzione di indicare l'utilizzo di tale fondo come deposito (che quindi alla fine servirà esclusivamente come ricovero dei mezzi utilizzati per l'attività di N.S.C.), in quanto è intenzione dell'imprenditore di lasciare i mezzi per i quali ricevono il mandato a vendere nella disponibilità dei venditori fino all'eventuale conclusione dell'affare.
Stando così le cose, ci trovate qualcosa che non va, o è tutto legittimo?
Innanzitutto, grazie per la risposta!
Però, adesso, la questione ha preso una via diversa.
L'imprenditore, infatti, voleva veramente utilizzare il sito web esclusivamente per pubblicizzare l'attività.
Vuole quindi presentare, per il momento, sia la SCIA per NSC, che la comunicazione di inizio attività ex art.115 del TULPS per l'agenzia di affari dichiarando come sede operativa della propria attività una stanza della propria abitazione (avvalendosi di quanto previsto dall'art. 59 L.R. n°1/2005), dove si effettueranno le trattative e si concluderanno i contratti, e come deposito un fondo (di proprietà e già utilizzato da una concessionaria di autoveicoli) di cui (o meglio, di una limitata parte del quale) ha ottenuto la disponibilità mediante comodato gratuito.
Tale fondo ha una destinazione urbanistica "artigianale", cosa che a me aveva fatto venire qualche dubbio, ma sulla quale i tecnici del mio Comune mi dicono che trattasi di destinazione che può essere utilizzata anche come deposito merci.
Addirittura, per l'attività di agenzia di affari, nemmeno hanno intenzione di indicare l'utilizzo di tale fondo come deposito (che quindi alla fine servirà esclusivamente come ricovero dei mezzi utilizzati per l'attività di N.S.C.), in quanto è intenzione dell'imprenditore di lasciare i mezzi per i quali ricevono il mandato a vendere nella disponibilità dei venditori fino all'eventuale conclusione dell'affare.
Stando così le cose, ci trovate qualcosa che non va, o è tutto legittimo?
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In base alla ricostruzione che hai fatto sembra TUTTO OK, anche per la destinazione d'uso
LEGITTIMO il commercio online di autoveicoli - Cons. di Stato 5/5/2016
[img width=300 height=117]http://3.bp.blogspot.com/-6y0jKBGz7PI/VkzAIq2H-jI/AAAAAAAAP5Q/tppYwUzn9Fg/s1600/lauto_usata_si_cerca_sempre_pi_spesso_online_15543.jpg[/img]
[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 5 maggio 2016 n. 1821 [/b][/color]
[size=18pt]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34030.0[/size]
Prendiamo atto della pronuncia del Cons. di Stato.
Speriamo solo di questo passo di non fare la fine degli USA ove accadono da anni numerosissimi casi di frodi, sostituzioni di persona ed altro (vedasi mutui subprime e fenomeno dilagante di furti d'identità), con falsificazioni dei certificati di proprietà e frodi ipotecarie che hanno causato danni enormi per milioni di consumatori (che hanno anche perso la casa) e per l'economia nazionale pari a decine di miliardi di dollari (come si evince dalle indagini dell'Fbi).
Questo proprio perchè lì molte cose si possono fare a distanza e con un pochi click riescono a fare cose incredibili (da noi in confronto siamo anni luce indietro, per ora....).
Tant'è che in tempi recenti il nostro notariato ha avviato una collaborazione con alcuni Stati USA proprio in vista di una possibile introduzione di alcune procedure tipiche del notaio latino (diverso dal public notary di tipo anglosassone).
PS: per riprendere il post iniziale, quanto all'affidamento del veicolo, non dimentichiamoci dell'art.116 c.14 del cds e delle sanzioni amministrative in caso di incauto affidamento (a persona priva della necessaria patente)....