Buona sera dottore Chiarelli, mi chiamo ezio rando e le scrivo da taormina, forse mi puo' aiutare in questo labirinto .
Sono proprietario di due appartamenti a taormina e li vorrei locare in forma non imprenditoriale ai turisti pero' ho molte domande ancora senza risposte, ho pensato che lei mi potrebbe chiarire alcuni puunti da esperto:
1) quanti appartamenti si possono locare senza classifica in forma non imprenditoriale in sicilia?
2) Posso fornire la biancheria all'arrivo dei clienti senza il cambio durante la loro permanenza?
3) la cessione fabbricati la devo fare solo per gli stranieri ovvero al di fuori della comunita' europea? se sono tedeschi? che stanno una settimana?
4) devo fare la ricevuta con marca da bollo di 2 euro?
5) Posso inserirli sui portali come booking.com con la dicitura locazione in base alla legge 431/98 e in base e al codice civile art 1571
6)Quanti mesi è possibile locarli per essere in forma non imprenditoriale?
7) C'e' un tetto massimo di reddito?
gli appartamenti verranno riassettati da me con i miei famigliari.
Come vede ho tanti dubbi e per non incorrere a problemi dopo desidero documentarmi.
La ringrazio anticipatamente e Cordiali saluti
ezio Rando
1) quanti appartamenti si possono locare senza classifica in forma non imprenditoriale in sicilia?
[color=red]Un solo appartamento nella forma del B&B mentre non vi sono limiti per la locazione ad uso turistico[/color]
2) Posso fornire la biancheria all'arrivo dei clienti senza il cambio durante la loro permanenza?
[color=red]Certo, se si limita a fornire la biancheria al nuovo ospite non vi sono problemi[/color]
3) la cessione fabbricati la devo fare solo per gli stranieri ovvero al di fuori della comunita' europea? se sono tedeschi? che stanno una settimana?
[color=red]Stranieri sempre, italiani e comunitari se sopra i 30 giorni[/color]
4) devo fare la ricevuta con marca da bollo di 2 euro?
[color=red]Sì[/color]
5) Posso inserirli sui portali come booking.com con la dicitura locazione in base alla legge 431/98 e in base e al codice civile art 1571
[color=red]Sì, in questa forma nessun problema[/color]
6)Quanti mesi è possibile locarli per essere in forma non imprenditoriale?
[color=red]NON esistono limiti temporali ma l'attività NON deve divenire professionale[/color]
7) C'e' un tetto massimo di reddito?
[color=red]Non assoluto, ma l'attività non deve divenire professionale[/color]
Grazie Dott. Chiarelli, io li affitto da maggio ad ottobre ( ma non tutti i giorni) e i proventi li inserisco nella mia dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la cessione di fabbricati cosa si intende superiore a 30 giorni?
Se 3 ospiti rimangono 10 giorni ciascuno al 4 ospite devo fare la cessione di fabbricato perche' superiore a 30 giorni nell'anno solare oppure solo quando gli ospiti rimangono per un periodo superiore a 30 giorni?
Scusi se la domanda è un po' complicata ma un amico mi faceva notare questo.
Un ultimo chiarimento: cosa intende quando dice non deve divenire professionale?
Grazie
Un Saluto
Ezio Rando
Grazie Dott. Chiarelli, io li affitto da maggio ad ottobre ( ma non tutti i giorni) e i proventi li inserisco nella mia dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la cessione di fabbricati cosa si intende superiore a 30 giorni?
Se 3 ospiti rimangono 10 giorni ciascuno al 4 ospite devo fare la cessione di fabbricato perche' superiore a 30 giorni nell'anno solare oppure solo quando gli ospiti rimangono per un periodo superiore a 30 giorni?
Scusi se la domanda è un po' complicata ma un amico mi faceva notare questo.
Un ultimo chiarimento: cosa intende quando dice non deve divenire professionale?
Grazie
Un Saluto
Ezio Rando
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1) OK, lei è stagionale e non continuativo e quindi indice di NON PROFESSIONALITA'
2) i 30 giorni riguardano il SINGOLO OSPITE
3) "PROFESSIONALE" non è possibile definirlo. Deve fare in modo che in caso di accertamento fiscale possa dimostrare che non svolge quell'attività in modo organizzato come fonte principale di reddito ecc.... secondo "indizi" di professionalità.
Da quanto mi descrive sembra che non vi sino problemi ma CONSULTI UN COMMERCIALISTA!
Grazie, infatti non è la mia professione.
Un'ultima domanda e non ho piu' nessun dubbio .
Per il comune bisogna comunicare qualcosa?
Grazie
Un saluto
Ezio rando
Grazie, infatti non è la mia professione.
Un'ultima domanda e non ho piu' nessun dubbio .
Per il comune bisogna comunicare qualcosa?
Grazie
Un saluto
Ezio rando
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NO, la locazione ad uso turistico NON SOGGIACE agli obblighi di comunicazione (salvo come detto nel caso di alloggio a extracomunitari o per periodi superiori ai 30 giorni).
Ovviamente NIENTE LE VIETA di fare una comunicazione .... valuti lei (io generalmente lo sconsiglio).
IN BOCCA AL LUPO!
Buona Sera dott.re chiarelli, ieri mi sono clienti russi e tempestivamente ho compilato il modulo cessione fabbricati e mi sono recato al commissariato, un impiegato civile mi faceva notare che io non posso locare di continuo l'appartamento in quanto non ho la licenza di BB o casa vacanza che sia.
Mi diceva anche che per la legge Moro (antiterrorismo) si poteva locare un appartamento con un lasso di tempo di 15 giorni tra una locazione ed un'altra altrimenti diventa attivita' ricettiva.
Ha notizie in merito a questa legge che dice che bisogna che trascorrono 15 giorni tra una locazione ed un'altra.
Grazie Ezio Rando
Buona Sera dott.re chiarelli, ieri mi sono clienti russi e tempestivamente ho compilato il modulo cessione fabbricati e mi sono recato al commissariato, un impiegato civile mi faceva notare che io non posso locare di continuo l'appartamento in quanto non ho la licenza di BB o casa vacanza che sia.
Mi diceva anche che per la legge Moro (antiterrorismo) si poteva locare un appartamento con un lasso di tempo di 15 giorni tra una locazione ed un'altra altrimenti diventa attivita' ricettiva.
Ha notizie in merito a questa legge che dice che bisogna che trascorrono 15 giorni tra una locazione ed un'altra.
Grazie Ezio Rando
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NON ho trovato alcun riferimento a tale obbligo di sospensione di 15 giorni.
probabilmente era una "prassi" o tradizione amministrativa radicata ma non fondata su una prescrizione normativa.
Chiedi che ti indichino il riferimento normativo .... senza il quale puoi ben locare l'immobile anche continuativamente.
Inserisco i link anche ad altri approfondimenti
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http://www.poliziadistato.it/articolo/23001/
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http://www.aibba.it/affittareaturistiunappartamentoinItalia.html
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http://www.polizialocale.com/2012/02/07/cessione-di-fabbricato-la-registrazione-del-contratto-assorbe-la-comunicazione-allautorita-locale-di-pubblica-sicurezza/
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http://www.cb.camcom.it/documenti/3_LINEE_GUIDA_LOCAZIONI_TURISTICHE.pdf
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- Art.12 del D.L. 21.3.1978 n.59 convertito in Legge 18.5.1978 n.191 -
- Artt. 344 e 345 della L. 30.12.2004. n. 311 - Art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142
NUOVA NORMATIVA
ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L'art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 142 dello stesso medesimo giorno e entrato in vigore dal 21 giugno 2012) ha disposto che non è più dovuta la comunicazione "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o porzioni di esso (sia ad uso abitativo sia ad uso diverso) per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo", prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell'immobile superiore a trenta giorni.
La registrazione del contratto, infatti vale anche come tale obbligo.
Il D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea.
Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.
Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l'apposito decreto del ministro dell'interno, previsto dalla nuova normativa.
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Servizi/ADR/Ausilio+Informativo/ComunicazioneCessioneFabbricato/AusInfCessione_001_new.htm
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Buona Sera, mi informero' meglio ma nel frattempo ho letto questo passaggio su www.aibba.it :
non potrò anche pubblicare la struttura su web su siti a prenotazione immediata, con contratti annuali (Booking, Venere) altrimenti non utilizzabili senza SCIA: cioè, in pratica, chi dà in pura locazione (senza biancheria e pulizie, quindi senza SCIA) un appartamento, non può entrare a far parte di questi portali a prenotazione per aziende tipicamente commerciali.
Ma lei mi aveva detto che lo potevo fare, oltre tutto ho contattato booking.com e mi hanno detto che li posso inserire come stanno gia' facendo con tanti altri senza licenza.
Saluti Ezio Rando
Buona Sera, mi informero' meglio ma nel frattempo ho letto questo passaggio su www.aibba.it :
non potrò anche pubblicare la struttura su web su siti a prenotazione immediata, con contratti annuali (Booking, Venere) altrimenti non utilizzabili senza SCIA: cioè, in pratica, chi dà in pura locazione (senza biancheria e pulizie, quindi senza SCIA) un appartamento, non può entrare a far parte di questi portali a prenotazione per aziende tipicamente commerciali.
Ma lei mi aveva detto che lo potevo fare, oltre tutto ho contattato booking.com e mi hanno detto che li posso inserire come stanno gia' facendo con tanti altri senza licenza.
Saluti Ezio Rando
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Quello indicato da AIBBA è un suggerimento cautelativo. In realtà non esiste alcun divieto di pubblicizzazione sui portali dedicati alla locazione. Ovviamente non potrà indicare che fa attività ricettive e quindi non potrà offrire l'immobile in siti DEDICATI ESCLUSIVAMENTE ad attività ricettive. Mentre niente vieta di pubblicare in siti destinati genericamente alla locazione.
LE CONFERMO
Ecco quanto ho trovato su internet: booking.com ha fatto un contratto con interhome di recente per questo sta inserendo anche appartamenti in affitto.
Interhome è il tour operator leader in Europa nell’affitto di case vacanza. Con 32.000 tra ville e appartamenti, da oltre 40 anni l’azienda è punto di riferimento sia per i proprietari di case vacanza sia per i clienti (ben 550.000) che hanno imparato ad apprezzare la puntualità e la pulizia svizzera. Di recente Interhome ha stretto un importante accordo con Booking.com.
Al momento già 2.500 case vacanze di Interhome sono presenti su Booking.com, ma un recente accordo sancisce che la quota direttamente a disposizione dei clienti dell’OTA crescerà in modo sensibile.
La forza di Interhome, invece, risiede nel fatto che, nella stragrande maggioranza dei casai, i fornitori di case vacanze sono privati. Non dovendo sottoscrivere direttamente un contratto con ciascuno di essi, l’accordo permette a Booking.com di accelerare l’offerta di case vacanze diventando alternativo, almeno sul mercato europeo, ad agenzie del calibro di HomeAway.
Dottore Chiarelli, questo e' il quesito posto ad un avvocato per gli affitti turistici:
Il contratto va registrato?
“Deve essere registrato se la durata è superiore a 30 giorni. Non è necessaria la registrazione per i contratti di durata inferiore. Inoltre, se il locatore fitta l’appartamento a più persone, per brevi periodi, che nel complesso superano i 30 giorni, scatta l’obbligo di registrazione. Le spese relative alla registrazione del contratto vanno divise al 50% tra locatore e conduttore. I contratti non superiori a 30 giorni devono essere dichiarati alla voce “redditi occasionali”mentre per quelli di durata superiore alla voce “redditi di fabbricati”.
io so che scatta se è lo stesso locatario come dice la legge.
Cosa ne pensa lei?
Un saluto ezio rando
Dottore Chiarelli, questo e' il quesito posto ad un avvocato per gli affitti turistici:
Il contratto va registrato?
“Deve essere registrato se la durata è superiore a 30 giorni. Non è necessaria la registrazione per i contratti di durata inferiore. Inoltre, se il locatore fitta l’appartamento a più persone, per brevi periodi, che nel complesso superano i 30 giorni, scatta l’obbligo di registrazione. Le spese relative alla registrazione del contratto vanno divise al 50% tra locatore e conduttore. I contratti non superiori a 30 giorni devono essere dichiarati alla voce “redditi occasionali”mentre per quelli di durata superiore alla voce “redditi di fabbricati”.
io so che scatta se è lo stesso locatario come dice la legge.
Cosa ne pensa lei?
Un saluto ezio rando
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Ho già avuto modo di esprimermi.
La registrazione scatta se con lo stesso locatario si superano i 30 giorni. NON ho trovato indicazioni diverse nella normativa nè nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
in pratica le soluzioni sono 3:
1) 30 giorni valgono per il SINGOLO CONTRATTO (quindi se avessi 50 contratti da 29 giorni non li devo registrare)
2) 30 giorni valgono complessivamente (se ho un contratto con A di 10 giorni, uno con B di 15 ed uno con C di 10 allora al momento del contratto con C devo registrare perchè supero i 30 giorni)
3) 30 giorni valgono per SINGOLO LOCATARIO. Se ho contratto di 10 giorni con A, poi di 25 giorni con B, 20 giorni con C non devo registrare. ma se nello stesso anno solare ho un nuovo contratto di 10 giorni con B lo devo registrare=
Questa ultima tesi sembra espressa qui: [color=red]http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/site.php?id=9961
Tutti i contratti di locazione di beni immobili, di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno (con lo stesso locatario) devono essere registrati.[/color]
Ulteriori info:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/registrazione+contratti+beni+immobili
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Cedolare+secca/Scheda+informativa+cedolare+secca/cedolare+secca+come+si+sceglie/
Mi perdoni dottor cchiarelli ma la seconda ipotesi e la terza sono uguali fino ad un certo punto. perche nella seconda il contratto c devo registrarlo e nella terza ipotesi no. Resta a parte il fatto dello stesso locatario.
Ma come puo' notale le due ipotesi sono uguali.
Mi puo' spiegare meglio?
Saluti Ezio Rando
Mi perdoni dottor cchiarelli ma la seconda ipotesi e la terza sono uguali fino ad un certo punto. perche nella seconda il contratto c devo registrarlo e nella terza ipotesi no. Resta a parte il fatto dello stesso locatario.
Ma come puo' notale le due ipotesi sono uguali.
Mi puo' spiegare meglio?
Saluti Ezio Rando
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NON SONO UGUALI
Nella ipotesi 2) il contratto va registrato non appena supera 30 giorni nei vari contratti A+B+C ecccc
Nella ipotesi 3) invece deve registrarlo SOLO se con uno stesso locatario supera i 30 giorni. Es. Se con A supera i 30 giorni registra l'ultimo contratto ma quelli successivi con B, C, D ecc... che rimangono sotto i 30 giorni non li deve registrare
Buongiorno Dott. Simone, sono la signora Anna e le scrivo da Trapani.
Io sono un privato che affitta, periodicamente nei mesi estivi.
Ho sei mini appartamenti, ai miei ospiti rilascio la ricevuta fiscale che dopo inserisco nella mia dichiarazione redditi e faccio loro pagare la tassa di soggiorno che nelle varie scadenze verso al comune di Trapani.
Ieri mi sono recata alla questura di Trapani, ufficio turistico per registrarmi.
Parlando con il dott. Abbruscato, che si occupa della registrazione delle strutture, .
mi riferiva che la legge nazionale permette di affittarne fino ad un massimo quattro appartamenti, dopo bisogna avere la partita iva o comunque il codice fiscale. Io le risposi che noi in Sicilia avendo uno Statuto Speciale potremmo gestirne 6 per uso privato, per come mi aveva informato il mio commercialista. Solo che adesso non riesco a trovare nessuna conferma di ciò.
Ci siamo ripromessi con il signor Abbruscato che entrambi avremmo cercato informazioni in merito.
Ieri sera facendo delle ricerche su internet, ho trovato questo Forum che ne parlava.
ho letto le prime sei domande del signor Ezio di Taormina, che sono pure le mie. Ma la prima è più importante per me.
1) quanti appartamenti si possono locare senza classifica in forma non imprenditoriale in Sicilia?
E lei ha risposto:
Un solo appartamento nella forma del B&B mentre non vi sono limiti per la locazione ad uso turistico.
Dove potrei trovare queste informazioni dettagliate da poterle consultare assieme al sig. Abbruscato della Questura di Trapani?
La ringrazio in anticipo per la sua cortese attenzione
Cordialmente
Anna Fiorino
Buongiorno Dott. Simone, sono la signora Anna e le scrivo da Trapani.
Io sono un privato che affitta, periodicamente nei mesi estivi.
Ho sei mini appartamenti, ai miei ospiti rilascio la ricevuta fiscale che dopo inserisco nella mia dichiarazione redditi e faccio loro pagare la tassa di soggiorno che nelle varie scadenze verso al comune di Trapani.
Ieri mi sono recata alla questura di Trapani, ufficio turistico per registrarmi.
Parlando con il dott. Abbruscato, che si occupa della registrazione delle strutture, .
mi riferiva che la legge nazionale permette di affittarne fino ad un massimo quattro appartamenti, dopo bisogna avere la partita iva o comunque il codice fiscale. Io le risposi che noi in Sicilia avendo uno Statuto Speciale potremmo gestirne 6 per uso privato, per come mi aveva informato il mio commercialista. Solo che adesso non riesco a trovare nessuna conferma di ciò.
Ci siamo ripromessi con il signor Abbruscato che entrambi avremmo cercato informazioni in merito.
Ieri sera facendo delle ricerche su internet, ho trovato questo Forum che ne parlava.
ho letto le prime sei domande del signor Ezio di Taormina, che sono pure le mie. Ma la prima è più importante per me.
1) quanti appartamenti si possono locare senza classifica in forma non imprenditoriale in Sicilia?
E lei ha risposto:
Un solo appartamento nella forma del B&B mentre non vi sono limiti per la locazione ad uso turistico.
Dove potrei trovare queste informazioni dettagliate da poterle consultare assieme al sig. Abbruscato della Questura di Trapani?
La ringrazio in anticipo per la sua cortese attenzione
Cordialmente
Anna Fiorino
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SALVE;
il problema del diritto amministrativo (ed in particolare del settore delle attività produttive) è che si devono saper leggere le norme che ci sono, ma soprattutto, QUELLE CHE NON CI SONO.
Nel senso che la mancanza di LIMITI NUMERICI riferiti agli appartamenti oggetto di locazione fa sì che, in base al principio di libertà, se ne possano avere "potenzialmente senza limiti".
Perchè potenzialmente, perchè ciò che conta NON è il numero, ma il NON ESERCIZIO di una attività coordinata di attività ricettiva, dove invece che l'offerta di propria appartamenti in locazione, si offra altro .... e qui si aprono scenari di natura amministrativa, ma soprattutto fiscale, ciile ed anche penale (anche se residuali).
TRADOTTO: anche solo 2 appartamenti potrebbero NON essere consentiti se li gestisco in modo coordinato per offrire un servizio ricettivo, mentre 20 appartamenti sparsi per l'Italia potranno essere locati cojn affitti turistici senza problemi .....
Buonasera Dott. Simone , grazie per la celere risposta.
Mi chiedevo:
Sono le norme del diritto amministrativo della Sicilia o valgono per tutta l'Italia?
Quale norme del diritto amministrativo, occorre consultare per leggere le norme che ci sono e soprattutto quelle che non ci sono?
Perchè in questo caso la mancanza di limiti numerici, risolverebbe il mio quesito con la Questura.
Una altra domanda ancora: cosa intende per attività ricettiva?
Nello specifico,
Io consegno l'appartamento pulito e fornito di ogni confort, tipo ferro da stiro, fono, aria condozionata e tvc e biancheria.
con gli ospiti ci incontriamo solo due volte, al loro arrivo per il pagamento e la prassi burocratica e dopo alla loro partenza per la riconsegna delle chiavi.
durante il loro soggiorno non abbiamo modo di incontrarci e non fornisco nessun servizio, tipo pulizie, colazione o altro.
grazie
Sono le norme del diritto amministrativo della Sicilia o valgono per tutta l'Italia?
[color=red]Quanto detto vale in tutta l'UNIONE EUROPEA, isole comprese!
I margini di intervento normativo regionale, anche di Regioni a statuto speciale come la Sicilia sono limitati dal diritto comunitario.
[/color]
Quale norme del diritto amministrativo, occorre consultare per leggere le norme che ci sono e soprattutto quelle che non ci sono?
[color=red]La dico brutalmente: è come se chiedesse ad un chirurgo quale libro leggere per diagnosticarsi una malattia.
Le risponderebbe: servono anni di studio, letture, approfondimenti ecc.... Non esiste un manualetto stile bignami.
Ecco: è la mia stessa risposta
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Perchè in questo caso la mancanza di limiti numerici, risolverebbe il mio quesito con la Questura.
[color=red]Come dicevo la norma non li prevede[/color]
Una altra domanda ancora: cosa intende per attività ricettiva?
[color=red]Veda sopra l'esempio del chirurgo + http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Organigramma/PIR_Servizio3TURnuovo[/color]
Nello specifico,
Io consegno l'appartamento pulito e fornito di ogni confort, tipo ferro da stiro, fono, aria condozionata e tvc e biancheria.
con gli ospiti ci incontriamo solo due volte, al loro arrivo per il pagamento e la prassi burocratica e dopo alla loro partenza per la riconsegna delle chiavi.
durante il loro soggiorno non abbiamo modo di incontrarci e non fornisco nessun servizio, tipo pulizie, colazione o altro.
grazie
[color=red]Si veda la precedente risposta .... dalla descrizione sembra locazione ad uso turistico[/color]
LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023
[/b][/color]
La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.
Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze .... clicca per gli approfondimenti:
Approfondimenti e documento disponibili su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».