Data: 2014-05-22 07:28:42

Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Nota esplicativa sull’interpretazione dell’art. 4 “responsabile dell’attività produttiva”

Con riferimento al profilo dell’operatore economico e della rilevanza rispetto all’attività di panificatore si rileva che ai sensi dell’art. 4 comma 3,[u] l’individuazione di un responsabile deve avvenire per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione[/u]. La norma appare essere precisa e dettagliata nel legare la presenza del responsabile ai luoghi di produzione, siano essi panifici o laboratori o impianti senza però distinguere se il ciclo di produzione debba intendersi completo o anche parziale.
Pertanto, secondo un’interpretazione letterale, il responsabile deve essere individuato in ogni locale in cui vi sia una produzione di pane, in ciclo completo o parziale o in più cicli diversi seppur in capo alla medesima persona giuridica; secondo tale esplicito dettato normativo, [u]pare quindi essere esclusa da questo obbligo solo la mera commercializzazione[/u]. Sempre con riferimento a tale requisito anche nel caso di ditta individuale (dove il responsabile potrebbe ben coincidere con il titolare) è obbligatoria la comunicazione al SUAP del nominativo del RT ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
Per quanto sopra premesso,[u] la comunicazione[/u] del nominativo del RT per le attività già in essere da effettuarsi entro il 25 maggio (180 gg dall’entrata in vigore della presente legge) [u]dovrà essere inviata al SUAP [/u]se non è stato indicato il responsabile dell'attività produttiva in sede di presentazione della d.i.a./ s.c.i.a. ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 248/2006 (si segnala tuttavia che in assenza di comunicazione ai sensi dell’art. 11 comma 1 L.R. n.10/2013, non sono previste sanzioni da applicare).
Nel caso in cui il nominativo fosse stato comunicato, non è necessario segnalare nuovamente il Responsabile dell’attività produttiva, salvo l’ipotesi di intervenuta modifica non comunicata.
[u]Qualora sussistano più localizzazioni, è necessario procedere alla comunicazione dei nominativi dei diversi responsabili per ogni singola unità locale[/u].
[u]La comunicazione trasmessa direttamente al SUAP[/u] o all’Agenzia per le Imprese (accreditate dal MISE), [u]dovrà essere da questi ultimi inoltrata esclusivamente attraverso piattaforma telematica alle CCIAA di competenza [/u](tale comunicazione non comporta il pagamento di bolli e diritti per l’impresa).
[u]E’ comunque compito del SUAP trasmettere alle CCIAA, i nominativi dei Responsabili Tecnici già comunicati in sede di presentazione dia/scia[/u] ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 248/2006. [u]La comunicazione, correttamente inviata secondo le modalità sopra indicate, sarà resa disponibile nel “fascicolo d’impresa”[/u].
[u]Nel caso di nuove attività, quando nella SCIA non viene indicato il nominativo del RT, la stessa è da ritenersi incompleta e al SUAP non rimane che sollecitare l’integrazione,[/u] in quanto non sono previste sanzioni per la mancata comunicazione del Responsabile Tecnico.

Il facsimile della comunicazione del responsabile dell’attività è scaricabile a questo indirizzo: [url=http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%2FDetail&cid=1213670449455&pagename=DG_INDWrapper]http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Industria%2FDetail&cid=1213670449455&pagename=DG_INDWrapper[/url]

riferimento id:19504

Data: 2014-05-22 07:30:09

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Nota della CCIAA di Bergamo sulla procedura per la comunicazione del nominativo del RT: [url=http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/suap/novita/Comunicazione-del-Responsabile-dellattivita-di-panificazione-da-parte-dei-panifici-attivi-alla-data-di-entrata-in-vigore-della-L.R.-7-novembre-2013-n.-10-00001/]http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/suap/novita/Comunicazione-del-Responsabile-dellattivita-di-panificazione-da-parte-dei-panifici-attivi-alla-data-di-entrata-in-vigore-della-L.R.-7-novembre-2013-n.-10-00001/[/url]

Segnalo in particolare il punto 7)

Trattandosi di adempimento da effettuarsi da parte di panifici già attivi alla data di entrata in vigore della Legge, NON sarà necessario registrare l’attività presso l’ASL di competenza in quanto l’impresa è già registrata.
Pertanto:
a) L’utente NON dovrà selezione l’opzione “Si intende presentare contestualmente la notifica per la REGISTRAZIONE o L’AGGIORNAMENTO ALIMENTARE presso ASL competente
b) Il SUAP NON dovrà inoltrare la pratica all’ASL competente

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Data: 2014-05-23 06:52:18

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

le pizzerie, artigiane e non che producono pizza e pane ?????????????

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Data: 2014-05-23 07:21:58

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

Il D.L. 223/2006 prevede all'art. 4 che il titolo di «panificio» è da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Quindi se producono (impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione) il pane (secondo il citato d.l. 223/2006) a mio avviso sono soggette.

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Data: 2014-05-23 08:22:34

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

;)

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Data: 2014-05-23 09:38:37

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

La provincia di Sondrio accetta solo comunicazione telematiche per le quali e' gia' stato inserito nei portali di riferimento (impresainungiorno e pst.it) il modello apposito.

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Data: 2014-05-23 12:12:33

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Confermo.
La procedura deve essere necessariamente telematica (DPR 160/2010), attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per i comuni in delega alla CCIAA, portale specifico del SUAP se autonomo.

riferimento id:19504

Data: 2014-05-27 14:57:55

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

...ma è un adempimento che in "autonomia" gli interessati devono adempiere? Non ho capito se il Comune deve avvisare gli interessati ........ :-\

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Data: 2014-05-27 15:05:14

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

La legge non ammette ignoranza... La comunicazione la deve fare l'impresa.

Se il comune decide (ma forse doveva farlo prima della scadenza...) di avvisare dell'incombenza è certo buona cosa, ma non un obbligo...

A me nessuno ricorda che devo fare la dichiarazione dei redditi  ;)

riferimento id:19504

Data: 2014-05-27 15:17:47

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Giusto! Concordo con te!

riferimento id:19504

Data: 2014-06-11 07:29:02

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

L'ufficio suap deve limitarsi ad acquisire la comunicazione ed inserirla nell'applicativo SU.RI o deve effettuare anche le verifiche su quanto dichiarato?

riferimento id:19504

Data: 2014-06-11 08:29:37

Re:Nota Regione sul responsabile tecnico della panificazione

Ovviamente anche fare le verifiche.

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