Data: 2014-05-21 09:54:52

Subingresso su commercio ambulante

La L.R. Toscana n. 28/2005 (Codice del Commercio) e successive modifiche,  introduce l’obbligo per i comuni di svolgere l’attività di verifica della regolarità contributiva anche sui subingressi, sia sul cedente che sul subentrante. In questi giorni ne abbiamo ricevuto uno in cui il cedente risulta non regolare. Quale iter seguire alla luce della legge nr. 19/2014 prevede  che nel caso in cui le verifiche di regolarità contributiva effettuate sui subingressi ai sensi dell’art.77 bis comm1 2 bis e 2 ter  abbiano esito negativo, il titolo abilitativo e/o la eventuale concessione di posteggio potranno essere sospesi soltanto decorsi 365 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 19/2014.
1) Scriverei intanto una lettera al cedente e per conoscenza al subentrante in cui dico che il primo non è regolare e informo della nuova legge nr.19/2014;
2) alla scadenza, 10 aprile 2015, avvio di procediemento di sospensione al cedente e avvio di rimozione di efficacia al subingresso al subentrante  o basta il primo avvio. Grazie mille!

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Data: 2014-05-23 08:31:34

Re:Subingresso su commercio ambulante

A me sembra  impossibile sospendere il titolo al subentrante in regola col Durc per il fatto che il dante causa non si è regolarizzato. Al momento il titolo abilitativo è in capo al subentrante che risponde solo per un fatto proprio e non di terzi danti causa.
  E'pur vero che  secondo l'art. 2560 del codice civile, secondo comma, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se risultanti dai libri contabili obbligatori, ma il debito contributivo fa capo alla persona e non essendo inerente all'azienda non si scrive sui libri contabili.
Almeno nel caso di vendita le due posizioni sono autonome e i rapporti sono chiusi in modo definitivo, o no?

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Data: 2014-05-23 09:56:58

Re:Subingresso su commercio ambulante

Rileggendo  la legge regionale 28/2005, l'art. 77 art.2 bis che dispone la verifica sulla regolarità contributiva sia sul cedente che sul subentrante e l'art 40 quinquies ,art.1 lettera b, che fa scattare la sospensione in caso di esito negativo delle verifiche ( sul cedente e sul subentrante) di cui all'art.77, commi 2 bis., mi sembra di capire che la sospensione scatta se uno dei due non è regolare indifferentemente se uno è compratore o venditore. Quindi l'avvio di procedimento mi sembra di capire che è un atto dovuto.
Mi fate sapere qualcosa ?Grazie

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Data: 2014-05-23 18:51:54

Re:Subingresso su commercio ambulante

sì, ai sensi della LR la verifica negativa sul cedente [u]o[/u] sul subentrante comporta la sospensione del titolo abilitativo e della concessione. Quindi è vero che la poszione negativa di uno rverbera sulla posizione giuridica dell'altro.
In questa fase di sospensione degli effetti interdittivi delle verifiche puoi procedere sicuramente come dici e avvertire che al momento dello sblocco, l'eventuale permanenza della irregolarità determinerà la sospensione. Invia pure ad entrambi.

Vedi anche qua alcune considerazioni che abbiamo già fatto sul caso.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0

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