Data: 2014-05-21 09:13:03

Subingresso su commercio ambulante

La L.R. Toscana n. 28/2005 (Codice del Commercio) e successive modifiche,  introduce l’obbligo per i comuni di svolgere l’attività di verifica della regolarità contributiva anche sui subingressi, sia sul cedente che sul subentrante. In questi giorni ne abbiamo ricevuto uno in cui il cedente risulta non essere regolare sotto il profilo contributivo.La nuova legge regionale n.19/2014  prevede  che nel caso in cui le verifiche di regolarità contributiva effettuate sui subingressi ai sensi dell’art.77 bis comm1 2 bis e 2 ter  abbiano esito negativo, il titolo abilitativo e/o la eventuale concessione di posteggio potranno essere sospesi soltanto decorsi 365 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 19/2014, qualora l’operatore nel frattempo non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. Intanto potrei inviare una prima comunicazione al cedente e per conoscenza al subentrante che il primo non è regolare e informarli della novità legislativa regionale. Dopo il 10 aprile 2015, se il cedente continua a non essere regolare, gli farei l'avvio di procedimento di sospensione mentre al subentrante è giusto fargli un avvio di rimozione efficacia al subingresso presentato o basta il primo?Come mi devo comportare ?Grazie dell'attenzione che quotidianamente ci prestate con professionalità.

riferimento id:19492

Data: 2014-05-22 20:04:37

Re:Subingresso su commercio ambulante

Mi sembra che la soluzione che hai prospettato possa andare. Informa entrambi dicendo che dal momento in cui cesserà la sospensione degli effetti interdettivi della verifica negativa, il titolo abilitativo e la concessione di posteggio saranno sospesi se, nel frattempo, il cedente con avrà provveduto alla regolarizzazione.

guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0
abbiamo fatto un po’ di considerazioni

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