Data: 2014-05-20 20:04:38

Urbanistica.Attività alberghiera e destinazione turistica e commerciale

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1592, del 3 aprile 2014
Urbanistica.Attività alberghiera e destinazione turistica e commerciale

L’esercizio dell’attività alberghiera viene solitamente accorpata concettualmente con la destinazione turistica e commerciale, sicchè sotto un tale aspetto non può negarsi un primo elemento di affinità con una destinazione del piano di fabbricazione, quella artigianale, che consente depositi commerciali , cioè manufatti comunque connessi ad attività di commercio. Gli alberghi vanno compresi ai sensi dell’art.1 comma 1 bis del DPR 20/10/1988 n.447 e s.m.i. negli impianti produttivi e precisamente quelli di produzione di beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi ad attività artigianali e commerciali, turistiche ed alberghiere. Dunque sotto un profilo per così dire strutturale l’esistenza di un albergo in zona artigianale non può dirsi estranea al detto contesto urbanistico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10402-urbanisticaattivita-alberghiera-e-destinazione-turistica-e-commerciale.html

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