Data: 2014-05-20 19:57:22

Rumore.Illegittimità ordinanza del Sindaco a RFI Rete Ferroviaria Italiana per p

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 818, del 27 marzo2014
Rumore.Illegittimità ordinanza del Sindaco a RFI Rete Ferroviaria Italiana per piano di bonifica acustica

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, agli art. 11 e 15, ha conservato allo Stato la disciplina delle emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, nel quale rientra l'attività di uno scalo ferroviario, con la conseguenza che le emissioni ed immissioni sonore prodotte da quest'ultima attività non possono essere disciplinate dagli enti locali. L’art. 4, comma 3, del d.P.C.M. del 14 novembre 1997, secondo le cui previsioni: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e marittime; …”, risulta l’espressa esclusione dell’applicabilità dei valori limite differenziali di immissione previsti dal medesimo decreto alle emissioni acustiche prodotte dalle infrastrutture ferroviarie. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/10414-rumoreillegittimita-ordinanza-del-sindaco-a-rfi-rete-ferroviaria-italiana-per-piano-di-bonifica-acustica.html

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