Data: 2014-05-20 15:04:56

subingresso per reintestazione

Ciao,
ho il caso di una disdetta di un affitto di azienda per il commercio su aree pubbliche effettuata con raccomandata a mano inviata da un conduttore di azienda - "A" - per la disdetta anticipata di un contratto stipulato nel 2012 [b]presso un notaio[/b] per la durata di sei anni.
Il proprietario dell'azienda - "B" - ha accettato la disdetta ed ha disposto nuovamente dell'azienda stipulando un nuovo contratto di affitto con "C".
Il comune X del Veneto rigetta la domanda di subingresso presentata da "C" perché sostiene che il precedente contratto tra A e B non sia stato efficacemente risolto.
A mio avviso, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta "ad substantiam", ma solo "ad probationem" - come nel caso di contratto di affitto di azienda - può risultare anche da un comportamento tacito concludente e questo comportamento concludente in questo caso può essere sicuramente riscontrato nell'avvenuta successiva stipula da parte di "B" di un contratto volto a riaffittare l'azienda ad un nuovo soggetto.
L'art. 2556 del cc non impone una particolare forma per la validità del trasferimento di azienda salvo che la stessa non sia richiesta dalla natura dei beni o del contratto, ma pretende la forma scritta solo a fini probatori...

Evidenzio inoltre che nella legge regionale Veneta per il commercio su aree pubbliche si stabilisce che "La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, [b]effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile[/b], consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo."
Mentre il regolamento comunale del comune X stabilisce "Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato [b]per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio[/b]; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell’eredità.".

Cosa ne pensate?
Come possiamo uscire dall'impasse?
Secondo voi ha senso registrare ora una scrittura tardiva di risoluzione consensuale tra le parti A e B in coerenza a quanto indicato nella legge regionale Veneta?
Il regolamento comunale può dire qualcosa di diverso da tale legge richiedendo la forma per atto pubblico?
Civilisticamente non è scorretto?
help, help, help me.... :D

riferimento id:19443

Data: 2014-05-20 19:08:16

Re:subingresso per reintestazione


Ciao,
ho il caso di una disdetta di un affitto di azienda per il commercio su aree pubbliche effettuata con raccomandata a mano inviata da un conduttore di azienda - "A" - per la disdetta anticipata di un contratto stipulato nel 2012 [b]presso un notaio[/b] per la durata di sei anni.
Il proprietario dell'azienda - "B" - ha accettato la disdetta ed ha disposto nuovamente dell'azienda stipulando un nuovo contratto di affitto con "C".
Il comune X del Veneto rigetta la domanda di subingresso presentata da "C" perché sostiene che il precedente contratto tra A e B non sia stato efficacemente risolto.
A mio avviso, la risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta "ad substantiam", ma solo "ad probationem" - come nel caso di contratto di affitto di azienda - può risultare anche da un comportamento tacito concludente e questo comportamento concludente in questo caso può essere sicuramente riscontrato nell'avvenuta successiva stipula da parte di "B" di un contratto volto a riaffittare l'azienda ad un nuovo soggetto.
L'art. 2556 del cc non impone una particolare forma per la validità del trasferimento di azienda salvo che la stessa non sia richiesta dalla natura dei beni o del contratto, ma pretende la forma scritta solo a fini probatori...

Evidenzio inoltre che nella legge regionale Veneta per il commercio su aree pubbliche si stabilisce che "La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, [b]effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile[/b], consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo."
Mentre il regolamento comunale del comune X stabilisce "Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato [b]per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio[/b]; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell’eredità.".

Cosa ne pensate?
Come possiamo uscire dall'impasse?
Secondo voi ha senso registrare ora una scrittura tardiva di risoluzione consensuale tra le parti A e B in coerenza a quanto indicato nella legge regionale Veneta?
Il regolamento comunale può dire qualcosa di diverso da tale legge richiedendo la forma per atto pubblico?
Civilisticamente non è scorretto?
help, help, help me.... :D
[/quote]

Secondo me:
1) ha ragione
2) ma formalmente la tesi prevalente è nel senso di riconoscere obbligatoria la necessità dell'atto notarile
3) ciò però non determina, a mio avviso, conseguenze amministrative nel senso che C ha comunque titolo a svolgere l'attività eventualmente a titolo di nuova attività (se si considera non valido il subingresso).

Quindi considera formalmente valida la scia di C a titolo di nuova attività

riferimento id:19443

Data: 2014-05-27 10:57:26

Re:subingresso per reintestazione

ciao,
che tempi ha il comune per rispondere? E' legittima la risposta di rigetto oltre 30gg dalla presentazione della stessa?
grazie

riferimento id:19443

Data: 2014-05-27 18:11:42

Re:subingresso per reintestazione


ciao,
che tempi ha il comune per rispondere? E' legittima la risposta di rigetto oltre 30gg dalla presentazione della stessa?
grazie
[/quote]

30 giorni senza motivazione.
Dopo 30 giorni con motivazione.

Ma in questo caso come detto non ci sono i presupposti.

riferimento id:19443

Data: 2015-09-21 10:34:24

Re:subingresso per reintestazione

Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015 - Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28870.new#new

In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell’attività
può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr.
parere n. 72134 del 29-4-2014).

... la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non
dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla
reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo
proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di
ramo d’azienda.

riferimento id:19443

Data: 2017-12-13 06:59:00

Re:subingresso per reintestazione

[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
*****************
[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

https://buff.ly/2AgOiIp

riferimento id:19443
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