T.A.R. Veneto Sez. II n. 1219 del 13 luglio 2011
Urbanistica.Obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione
Non si ravvisano ostacoli alla pronuncia di una sentenza costitutiva ai senti dell'art. 2932 c.c., da parte del giudice amministrativo,in materia di obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici. D’altro canto, l' art. 11 della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi conclusi.
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