Data: 2014-05-20 08:50:49

ncc - figure giuridiche

Buongiorno,
visto l'art. 7 della Legge  21/1992, un soggetto che svolge  servizio di ncc, può
esercitare  contemporaneamente  altre attività?
Sicuramente dovrà  essere inquadrato  in una delle  tipologie  contemplate alle lett. a) b)  c)  e d) del medesimo articolo, ma cosa  si intende per imprenditore privato che svolge esclusivamente l'attività di cui alla lett.b) comma 2 dell'art. 1?
  Come sempre grazie mille

riferimento id:19438

Data: 2014-05-20 19:49:49

Re:ncc - figure giuridiche

Il significato dell’articolo da te citato è che l’imprenditore NCC ha libertà di scelta della forma giuridica mentre il taxi, qualora non sia in associazione, può essere solo un’impresa artigiana di trasporto.
l’art. 7 della LR n. 21/92 consente al titolare di un’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di svolgere tale attività, tassativamente, o mediante un’impresa artigiana di trasporto, o associandosi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi o in consorzio di imprese artigiane, o, ancora, come imprenditore privato individuale o societario che esercita il servizio in via esclusiva.


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