Inizio con riportare la norma specifica della L.R. 6/2010...
[i]Art. 27 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni
.........
7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.[/i]
e, nello specifico, sottolineo l'inciso ... [i]"...sprovvisto della carta di esercizio ........ [b]e[/b] relativa attestazione annuale...."[/i]
per evidenziare che, se della carta di esercizio ormai tutti ne sono in possesso, altrettanto non si può dire per l'attestazione, che arriva sempre un po' in ritardo (quando arriva...)
Però, dal punto di vista sanzionatorio, quella "congiunzione" sopra evidenziata in grassetto... non è che preclude ogni possibilità di verbalizzazione, se ci troviamo appunto di fronte alla carenza di [i]"solo uno"[/i] dei due documenti?
Inizio con riportare la norma specifica della L.R. 6/2010...
[i]Art. 27 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni
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7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, e relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.[/i]
e, nello specifico, sottolineo l'inciso ... [i]"...sprovvisto della carta di esercizio ........ [b]e[/b] relativa attestazione annuale...."[/i]
per evidenziare che, se della carta di esercizio ormai tutti ne sono in possesso, altrettanto non si può dire per l'attestazione, che arriva sempre un po' in ritardo (quando arriva...)
Però, dal punto di vista sanzionatorio, quella "congiunzione" sopra evidenziata in grassetto... non è che preclude ogni possibilità di verbalizzazione, se ci troviamo appunto di fronte alla carenza di [i]"solo uno"[/i] dei due documenti?
[/quote]
Certo, le norme che disciplinano sanzioni vanno interpretate in senso restrittivo e quindi la formulazione legislativa va letta nel senso che la relativa sanzione si applica SOLO nel caso di mancanza di entrambi i documenti o della sola carta di servizio (ovviamente se manca questa manca per principio anche la attestazione annuale) MA NON ANCHE nel caso di mancanza della sola attestazione annuale.
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18427.0
Mi ricollego a questa discussione per chiedere - in un frangente in cui è prevista, nel nostro comune, la rivisitaizone del regolamento comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche - se sia possibile (ma anche lecito) prevedere una autonoma sanzione, appunto a livello regolamentare, ai sensi dell'articolo 7-bis del T.U.E.L. (da € 25,00 a € 500,00) da applicare a coloro che non provvedono, per tempo, ad ottenere la sola attestazione di cui all'art. 21 c. 9 della L.R. 6/2010.... :-\
riferimento id:19423E' una norma prevista dalla legge per cui si applica la relativa sanzione. Il regolamento comunale non può stabilire norme in contrasto in quanto collocato in una posizione subordinata alla legge nella gerarchia delle fonti del diritto ma deve disciplinare l'organizzazione e l'accesso alle attività di commercio su aree pubbliche a livello locale.
riferimento id:19423rileggendo la legge 6/2010 ho trovato l'articolo 21 comma 9 che prevede la sanzione nel caso manchi la sola attestazione annuale, con la sanzione prevista dall'articolo 27 comma 7
concordate.
Si. La L.R. 3/2011 ha modificato ed integrato gli artt. 21 e 27 della L.R. 6/2010. La mancanza dell'attestazione annuale comporta la sola sanzione amministrativa pecuniaria mentre alla mancanza della carta di esercizio si applica anche la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e delle merci.
riferimento id:19423