Residente in altra regione che ha partecipato a corso per guida ambientale organizzato da provincia di Lucca ed in possesso di attestato rilasciato da detta provincia, può presentare scia al nostro comune?
Nella LR 42/2000 all'art. 119 si fa riferimento al "comune di residenza" e questo ragazzo non è residente nel nostro comune ma in altro comune (di altra regione).
:o ::) ??? :-[ :-\
Ti riporto un passo della sentenza del TAR Napoli n. 5907/2013 in merito all'applicazione della legge n. 97/2013 (c.d. legge europea), che all'art 3 ha, praticamente, liberalizzato il settore disponendo che le abilitazioni di "guide turistiche" ottenute in uno stato membro sono sono valide in tutta europa e nel territorio di quello stato:
[i]Il processo di liberalizzazione delle attività in questione, più di recente, nelle more del presente giudizio, è culminato infine, con l’approvazione della legge europea n.97 del 6 agosto 2013, che all’art. 3, recante Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK, con decorrenza dal 4.09.2013, stabilisce che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, richiamato nella intestazione dell’articolo, riguarda un’ipotesi di violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE, dal momento che la Commissione Europea, con nota 6 settembre 2012, aveva rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la Commissione ha chiesto, con successiva nota del 13 febbraio 2013, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un intervento normativo in materia.
Con l’articolo 3 in questione, dunque, si consente ora alle guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. E’ altresì racchiusa dalla norma la previsione generale della validità in tutto il territorio nazionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, proprio al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.[/i]
Che l'attestato rilasciato dalla provincia di Lucca valesse su tutto il territorio nazionale mi era chiaro, quello che non mi è chiaro è se la scia per l'avvio dell'attività può presentarla a noi essendo il richiedente residente in altro comune.
La nostra L.R. cita espressamente: "Per l'esercizio della professione di guida........è necessario presentare al comune di residenza una........" ma se questo tizio è residente in altro comune come facciamo noi a ricevere la sua scia??...........
Con l’entrata in vigore della Legge 06/08/2013 n° 97 è ancora necessario presentare Scia per avvio attività o il possesso dell’attestato è sufficiente a consentire il libero svolgimento dell’attività?
??? ::) :-[ :-\ :o
Rileggendo bene la LR credo di aver trovato la soluzione, al comma 4 è previsto che "I non residenti che.......intendono svolgere l'attività di guida ambientale in Toscana, possono presenytare la denuncia ad un comune della regione nel quale abbiano eletto domicilio" ;D :D :)
La legge 97/2013 dispone:
[i]1. [b]L'abilitazione alla professione[/b] di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale[/i]
Quindi, la legge non esclude l'abilitazione in quanto tale. Anche Bersani nel 2007 (vedi DL 7/2007 e volendolo reputare in vigore per reviviscenza) si era limitato a dire che la guida non doveva essere sottoposta ad autorizzazioni preventive (quindi ok la SCIA).
La LR non è automatcamente non applicabile in toto ma solo nelle parti non coerenti con la legge 97/13.
E' vero che alla fine, dato che l'abilitazione è valida su tutto il territorio, potrebbe andare bene anche una scia presentata ad un comune diverso dalla residenza ma io mi atterrei alla LR. Per salvare capra e cavoli puoi inoltrare la SCAI al comune di resdenza e informare il soggetto che l'amministrazione attiva è qule comune lì. Poi se la vedreanno loro se far ripetere la SCIA o prendere per buona quella che hai inoltrato.