Data: 2014-05-14 07:59:09

autorizzazione occupazione suolo pubblico per tavolini.

Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni ai titolari di pubblici esercizi e artigiani per l'occupazione di suolo pubblico con ombrelloni e tavolini per il periodo estivo, si chiede parere su alcune questioni:
1- se occorre richiedere parere all'ASL competente - Dipartimento SIAN - prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione oppure è sufficiente la DIA sanitaria di cui al Regolamento CE 852/2004 sia per la somministrazione sia per il solo consumo immediato senza somministrazione nel caso degli artigiani oppure, in quest'ultimo caso, non occorre affatto;

2- se l'occupazione avviene sotto dei portiti di proprietà privata occorre comunque un'autorizzazione e pagamento della TOSAP;

3- se, con apposita regolamentazione, si può stabilire la presentazione di una SCIA e non il rilascio di autorizzazioni non essendo strutture ancorate al suolo.
Cordialmente.
LR

riferimento id:19377

Data: 2014-05-14 19:49:29

Re:autorizzazione occupazione suolo pubblico per tavolini.

1- se occorre richiedere parere all'ASL competente - Dipartimento SIAN - prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione oppure è sufficiente la DIA sanitaria di cui al Regolamento CE 852/2004 sia per la somministrazione sia per il solo consumo immediato senza somministrazione nel caso degli artigiani oppure, in quest'ultimo caso, non occorre affatto;
[color=red]NON occorre parere ASL, va fatta la variazione della notifica sanitaria[/color]

2- se l'occupazione avviene sotto dei portiti di proprietà privata occorre comunque un'autorizzazione e pagamento della TOSAP;
[color=red]Se è area privata con servitù di uso pubblico sì, altrimenti no[/color]

3- se, con apposita regolamentazione, si può stabilire la presentazione di una SCIA e non il rilascio di autorizzazioni non essendo strutture ancorate al suolo.
[color=red]No, va fatto atto di concessione[/color]

riferimento id:19377

Data: 2015-06-29 08:02:18

Re:autorizzazione occupazione suolo pubblico per tavolini.

Somministrazione: locali separati da una via - occorrono due licenze distinte

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2015 n. 725

....che dall'esame dei luoghi risulta inconfutabile che gli esercizi in parola sono unità immobiliari assolutamente indipendenti tra di loro, in quanto divise da una pubblica via, sicché non può parlarsi di ampliamento della superficie di somministrazione del locale ubicato al numero 10/A rispetto al numero 12, e dunque , anche per questa sola ragione, il provvedimento impugnato risulta immune dai dedotti vizi;

Sentenza completa su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27561.new#new

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