L'art. 50 del DPGR n. 41/R/2013 prevede il rilascio di autorizzazione per l'apertura di nido d'infanzia...
In caso di nido già autorizzato potremmo utilizzare invece la scia per gli adeguamenti previsti dal nuovo regolamento?
La questione è già stata affrontata e non è di facile soluzione. La regione ha voluto mantenere esplicitamente il procedimento autorizzatorio.
Nei rinnovi triennali di cui all'art. 50 comma 5 del DPGR 41R/2013 ritengo che basti una semplice dichiarazione, così come si faceva in vigenza del precedente regolamento (DPGR 47R/2003 - art. 28, comma 6)
Nel passaggio fra nuovo e vecchio regime occorre precisare che le strutture educative devono riprocedere alla redazione di un progetto educativo e pedagogico ai sensi dell'art. 5. Su questo potrebbe trovare motivazione la discrezionalità amministrativa nel rilasciare o meno una autorizzazione.
L'attestazione dei requsiti strutturali, invece, si presterebbe benissimo alla SCIA, fatti salvi, comunque, i procediemnti dideroga di cui all'art. 57.
Vista la volontà regionale, visto l'eventualità della deroga, in assenza di una delibera comunale ad hoc, ritengo che sia formalmente giusto procedere con l'autorizzazione.
L'art. 50 del DPGR n. 41/R/2013 prevede il rilascio di autorizzazione per l'apertura di nido d'infanzia...
In caso di nido già autorizzato potremmo utilizzare invece la scia per gli adeguamenti previsti dal nuovo regolamento?
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Mario ha illustrato bene il quadro.
Come sa chi mi conosce ... io sono più kamikaze e ritengo applicabile sempre e comunque la SCIA anche in presenza di una espressa disciplina regionale anche alla luce delle disposizioni nazionali in tema di SCIA che, relativamente alle attività produttive, prevalgono sulle disposizioni statali bla bla bla (troppo lungo sintetizzare qui il tutto).
Ovviamente vedi te ... ma la SCIA (che ritengo applicabile anche all'avvio di attività) ritengo sia A MAGGIOR RAGIONE applicabile in questo caso!
Abbiamo ritenuto applicabile la SCIA...il nido contestualmente ha presentato la richiesta di accreditamento.
Si applica quindi l'art. 51 co. 4 in base al quale l'accreditamento è rilasciato entro il termine di 30 giorni (60 g), scaduto il quale la richiesta si intende accolta?
Il procedimento si chiude senza il rilascio di alcun atto espresso da parte del Suap?
O è opportuna comunque una "presa d'atto" della situazione???
Grazie.
Diletta
Abbiamo ritenuto applicabile la SCIA...il nido contestualmente ha presentato la richiesta di accreditamento.
Si applica quindi l'art. 51 co. 4 in base al quale l'accreditamento è rilasciato entro il termine di 30 giorni (60 g), scaduto il quale la richiesta si intende accolta?
Il procedimento si chiude senza il rilascio di alcun atto espresso da parte del Suap?
O è opportuna comunque una "presa d'atto" della situazione???
Grazie.
Diletta
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Il silenzio-assenso si forma senza necessità di presa d'atto
Niente vieta che tu comunichi all'interessato (meglio per conoscenza anche agli enti interessati) che si è formato il silenzio-assenso.