Il D.Lgs. n. 114/1998, non disciplina la gestione di reparto che, però, non viene vietata ai sensi del punto 12 della Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato n. 3467/C del 28/05/1999. L'art. 5, comma 5, della L.R. n. 28/1999, la disciplina prevedendo, per tale fattispecie, una semplice comunicazione al Comune competente da parte del soggetto titolare dell'impresa affidante. Pare ovvio che tra l'affidante e l'affidatario sussista un contratto che regoli il loro rapporto. Vorrei conoscere come vi comportate in merito alla natura di detto contratto. Cioè, va redatto ai sensi dell'art. 2556 del C.C. con atto pubblico ovvero con autentica notarile delle firme dei sottoscrittori e successivo deposito al registro delle imprese?
Personalmente, sono dell'opinione mutuata da confronti avuti in merito con altri colleghi, che non trattandosi di un subingresso in proprietà o gestione di azienda il contratto debba essere redatto ai sensi dell'art. 1322 C.C. talché non sussisterebbe obbligo dell'intervento del Notaio, bastando unicamente la firma delle parti interessate e successiva registrazione all'Agenzia Delle Entrate. Inoltre, è lecito richiedere una planimetria che individui fisicamente l'area del reparto affidata in gestione?
E' corretto il ragionamento da me operato ed, eventualmente, qualcuno è a conoscenza di altre norme che disciplinano questa fattispecie di commercio?
Grazie per il contributo che vorrete offrirmi.
La fattispecie era regolata dal vecchio DM 375/1988 (ora abrogato):
[i]14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonché fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .[/i]
Attualmente puoi trovare qualche disposizione nelle leggi regionali. La regione toscana, ad esempio, dispone:
[i]
Art. 75 della LR n. 28/2005
Affidamento di reparto.
1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 (sarebbero requisiti morali e professionali), dandone comunicazione al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo
[/i]
La legge provinciale di trento, dispone esplicitamente che sia applicano le disposizioni del CC per l'impresa, vedi art. 2556
[i]Art. 9
Esercizio di vendita con pluralità di reparti
1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare, con le forme e con le modalità previste dall'articolo 2556 del codice civile, tali reparti ad uno o più soggetti perché li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto.[/i]
A parere mio, là dove non c'è una disciplina come quelal di Trento, vige la libertà contrattuale che citi senza che si debba procedere tramite noatio. La gestione di un reparto non rappresenta un trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda. L'abilitazione amministrativa resta intestata al dante causa quindi non c'è un trasferimento di un [i]quid[/i] tale da rappresentare un ramo d'azienda.
Chiudo dicendo che la fattispecie è molto incerta e l'approccio varia da regione e regione.
Grazie,
anche perché la L.R. del Piemonte non dice assolutamente nulla in ordine all'affido di gestione del reparto, fatto salvo quanto recato al comma 5 dell'art. 5:
5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.
Quindi, anche secondo te, Mario, posso richiedergli di produrre un contratto debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate ma non nella forma di atto pubblico, ovvero, autenticato nelle firme da un Notaio.
Pensi che sia opportuno chiedergli una planimetria che individui il reparto in affido di gestione ovvero nel silenzio della norma, per non aggravare arbitrariamente il procedimento, sarebbe meglio soprassedere?
Inoltre, sempre con riferimento al Piemonte, l'affidatario non deve mica salvaguardare il livello occupazionale se non espressamente contrattualizzato con il cedente?
Le tue sono richieste che puoi fare ma senza che il mancato soddisfacimento porti a qualche conseguenza diretta.
Se non c'è una norma che lo dispone non puoi obbligare qualcuno a subire una sanzione.
Puoi farti citare gli estremi contrattuali e la durata del contratto.
Non vedo neanche come obbligare qualcuno a gestire il reparto con un numero di dipendenti imposto da un'amministrazione comunale
Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 - Attività di commercio al dettaglio in sede fissa – Affidamento in gestione di reparto – Quesito
Venerdì, 15 Luglio 2016
La risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016, reca chiarimenti in merito all’istituto dell’affidamento di reparto commerciale, il quale non risulta disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
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