Data: 2014-05-10 06:48:22

Cambio destinazione d'uso

Vi illustro la presente situazione per un Vostro parere.

Vi sono tre unità immobiliari, proprietario unico, ma distinte catastalmente.

Al piano terra vi sono due locali:
- subalterno 2 - destinazione C/1 negozio
- subalterno 3 - destinazione A/10 ufficio
Al piano primo vi è il terzo locale:
- subalterno 24 - destinazione C/2 magazzino

I locali non sono comunicanti tra loro.
I sub 2 e 3 sono fisicamente divisi dalla rampa scale condominiale che porta alle cantine.
Al locale sub 24 (primo piano) si accede attraverso la stessa scala.

Nel locale sub 3 sono stati eseguiti lavori di allacciamento acque bianche e nere, collegandoli agli scarichi del sub 24 (piano primo), passando dal vano scale condominiale.

Ora i tre locali verranno dati in locazione ad una gelateria che, in particolare, intende utilizzare il locale sub 3 (ora ad uso ufficio) per svolgervi attività di produzione gelati.

La questione che pongo è la legittimità di tale utilizzo, ed in particolare se devono essere oggetto di segnalazione al Comune o permesso di costruire:
- [u][b]i lavori eseguiti nel sub 3 per allacciamento acque bianche e nere agli scarichi del sub 24[/b][/u] (preciso che in precedenza tale locale risultava sprovvisto non solo di propri servizi igienici ma anche solo di allacciamento idrico e fognario).
- [u][b]il cambio di destinazione da ufficio ad attività produttiva[/b][/u].

Grazie come sempre

riferimento id:19356

Data: 2014-05-10 08:28:52

Re:Cambio destinazione d'uso

Se ammissibile, cambio di destinazione d'uso con opere.
La destinazione d'uso catastale è indicativa, che conta è quella urbanistica.
Per la scelta della tipologia di istanza edilizia senti un tecnico, poiché dipende anche dalle NTA in vigore, dall'esistenza di vincoli, dal tipo di opere fatte (interne/esterne),...

Dove passano le tubazioni internente non ha rilevanza per la PA, è una questione civilistica.
Se non aveva i servizi l'ufficio dubito avesse anche l'agibilità. Verifica la necessità di presentare la dichiarazione affine lavori.

riferimento id:19356

Data: 2014-05-12 15:38:07

Re:Cambio destinazione d'uso


... Se non aveva i servizi l'ufficio dubito avesse anche l'agibilità ...[/quote]
In effetti la questione è un poco più complessa.

cominciamo per ordine ...

Gli uffici sono stati utilizzati come tali da tempo immemorabile e fino ai primi anni 2000.
Questo ha permesso il loro utilizzo nel tempo anche in assenza di servizi igienici (c'è un bar vicino).

Ora dopo lunga inattività si vuole utilizzarli, non come uffici ma come locali produttivi, come detto a servizio di altro locale, catastalmente diverso [il negozio C/2].

Quello che volevo capire è - a livello di regola generale - se sia possibile procedere, senza alcuna pratica edilizia, ad utilizzare per attività produttiva [quindi C/3] locali ad uso ufficio [ora A/10], oppure occorra ottenere un cambio di destinazione d'uso.
Questo perché a detta del comune i soli lavori di allaccio ad acqua non necessiterebbero di pratica edilizia.

In quest'ultimo caso per i requisiti per la nuova destinazione d'uso occorre che il locale abbia in proprio le dotazioni previste (ad es. servizi igienici) o è possibile ottenere il cambio anche solo "[i]legando produttivamente[/i]" il predetto locale con altri locali dotati di servizi igienici ma accatastati autonomamente?

riferimento id:19356

Data: 2014-05-12 21:23:11

Re:Cambio destinazione d'uso

Ciò che é stato é stato...

Come scritto precedentemente più che la destinazione catastale si deve verificare quella urbanistica.
In particolare, se nei locali ad uso ufficio (terziario/direzionale) sia possibile, con o senza cambio di destinazione, adibirli a produttivo/artigianale/commerciale.
Questo te lo può dire solo chi conosce le NTA del PGT, ovvero l'ufficio tecnico o un tecnico privato incaricato.

Se il locale é ad uso esclusivo di un'attività principale potrebbe anche non essere dotato dei servizi igienici. Pensa ad un magazzino di un negozio. L'importante é che ve ne siano per l'attività in quanto tale e che siano facilmente raggiungibili anche dal locale secondario. Sul tema il consiglio é sempre quello di verificare con la ASL locale il caso specifico.

riferimento id:19356
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