Salve,
due ragazzi vogliono aprire un negozio di vicinato con vendita di prodotti agricoli dell'azienda agricola di uno dei due (e non solo della sua azienda...), vino sfuso e olio sfuso. Inoltre vorrebbero anche fare qualche panino e casomai anche quale piatto da rosticceria.
In quale ambito si colloca tale attività( artigiano, commerciante...ecc) ?!?! (secondo me è un negozio di vicinato commerciale, vendita di prodotti alimentare con somministrazione non assistita, ma chiedo conferma a voi). Quale è la differenza tra somministrazione non assistita e somministrazione assistita che il legislatore compie?!? (riferimenti normativi...)
Inoltre quali sono i requisiti strutturali del fondo per far si che si possa avere somministrazione non assistita e assistita?!?
Grazie
Giacomo
L’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 è stato di recente modificato con l’inserimento (anche) di queste due disposizioni:
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
In sintesi sia che l’attività sia commerciale sia che sia agricola (vendita diretta) la somministrazione non assistiti è ammessa nella stessa maniera.
Se viene rispettato il criterio quali-quantitativo del dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 (prevalenza quantitativa dei propri prodotti e limite di ricavi annui), l’attività resta agricola e non abbisogna neanche di destinazione d’uso commerciale. Possono vendere anche altri prodotti di derivazione agricola del tutto diversi dai loro.
Se si mettono a vendere anche coca-cola ecc. allora sarà anche un’attività commerciale, magari in via non prevalente.
Il fondo non deve avere particolari requisiti. Intreccia il regolamento di igiene comunale con i principi del Reg. CE 852/2004. In partica prendi come linea guida il regolamento sapendo che sarà l’imprenditore a descrivere ciò di cui ha bisogno per il rispetto dei requisiti ig.sanitari. Se non c’è preparazione basta una zona sporzionamento / farcitura.
Qui puoi scaricare una nota ANCI sulla somministrazione non assistita:
http://www.anci.lombardia.it/xnews/apl/_private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/att/novit%E0%20vendita%20diretta%202013.pdf
La nota rappresenta un sintesi di come in genere, le amministrazioni, intendono la cosa. A parere mio è un'interpretazione troppo restrittiva. Quando dice che non ci devono essere veri propri tavoli ma solo mensole oppure quando afferma che occorre usare piatti e posate mono uso, porta avanti una prassi che non trova nessuna giustificazione giuridica.
La somm.ne non assistita, non deve prevedere il servizio al tavolo, questa è l'unica cosa certa.
Grazie mille dottore,
Gentilissimo ed esaustivo.
Un saluto
Giacomo Landi