Data: 2014-05-08 14:14:11

Negozio di vendita prodotti agricoli con differenza somministrazione non assisti

Salve,

due ragazzi  vogliono aprire un negozio di vicinato con vendita di prodotti agricoli dell'azienda agricola di uno dei due (e non solo della sua azienda...), vino sfuso e olio sfuso. Inoltre vorrebbero anche fare qualche panino e casomai anche quale piatto da rosticceria.

In quale ambito si colloca tale attività( artigiano, commerciante...ecc) ?!?! (secondo me è un negozio di vicinato commerciale, vendita di prodotti alimentare con somministrazione non assistita, ma chiedo conferma a voi). Quale è la differenza tra somministrazione non assistita e somministrazione assistita che il legislatore compie?!? (riferimenti normativi...)

Inoltre quali sono i requisiti strutturali del fondo per far si che si possa avere somministrazione non assistita e assistita?!?

Grazie

Giacomo

riferimento id:19341

Data: 2014-05-09 20:32:37

Re:Negozio di vendita prodotti agricoli con differenza somministrazione non assisti

L’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 è stato di recente modificato con l’inserimento (anche) di queste due disposizioni:
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

In sintesi sia che l’attività sia commerciale sia che sia agricola (vendita diretta) la somministrazione non assistiti è ammessa nella stessa maniera.

Se viene rispettato il criterio quali-quantitativo del dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 (prevalenza quantitativa dei propri prodotti e limite di ricavi annui), l’attività resta agricola e non abbisogna neanche di destinazione d’uso commerciale. Possono vendere anche altri prodotti di derivazione agricola del tutto diversi dai loro.

Se si mettono a vendere anche coca-cola ecc. allora sarà anche un’attività commerciale, magari in via non prevalente.

Il fondo non deve avere particolari requisiti. Intreccia il regolamento di igiene comunale con i principi del Reg. CE 852/2004. In partica prendi come linea guida il regolamento sapendo che sarà l’imprenditore a descrivere ciò di cui ha bisogno per il rispetto dei requisiti ig.sanitari. Se non c’è preparazione basta una zona sporzionamento / farcitura.

Qui puoi scaricare una nota ANCI sulla somministrazione non assistita:
http://www.anci.lombardia.it/xnews/apl/_private/cli/STRATEG91Q9ZXXG/att/novit%E0%20vendita%20diretta%202013.pdf

La nota rappresenta un sintesi di come in genere, le amministrazioni, intendono la cosa. A parere mio è un'interpretazione troppo restrittiva. Quando dice che non ci devono essere veri propri tavoli ma solo mensole oppure quando afferma che occorre usare piatti e posate mono uso, porta avanti una prassi che non trova nessuna giustificazione giuridica.

La somm.ne non assistita, non deve prevedere il servizio al tavolo, questa è l'unica cosa certa.

riferimento id:19341

Data: 2014-05-09 20:35:52

Re:Negozio di vendita prodotti agricoli con differenza somministrazione non assisti

Grazie mille dottore,

Gentilissimo ed esaustivo.

Un saluto

Giacomo Landi

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