Diritto di accesso. Cons. St., Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1663
La domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (ex multis Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2013, n. 5099; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3267; sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; 10 aprile 2003, n. 1925), così che è inammissibile l’istanza di accesso avente ad oggetto l’acquisizione di dati, notizie ed informazioni e non di documenti, l’oggetto del diritto di accesso essendo proprio i soli documenti esistenti e non anche quelli inesistenti e mai formati (Cons. St., sez. V, 20 novembre 2013, n. 5483)
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