Data: 2011-08-24 07:14:50

RIFORMA BRUNETTA - modifiche con il Dlgs 141/2011

RIFORMA BRUNETTA - modifiche con il Dlgs 141/2011

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) (GU n. 194 del 22-8-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2011

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-22&task=dettaglio&numgu=194&redaz=011G0183&tmstp=1314169755737

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riferimento id:1926

Data: 2011-08-24 07:15:36

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011 , n. 141

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011 , n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150 in materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro
pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle    pubbliche
amministrazioni, a norma dell'articolo 2,  comma  3,  della  legge  4
marzo 2009, n. 15. (11G0183)
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro
pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il
quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo attuativo della  delega  contenuta  al
comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalita'  e  nel  rispetto
dei medesimi principi e criteri;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
aprile 2011;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati;
  Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della  Repubblica
non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011;
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a na

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
                                165

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:
  «6-quater. Per gli  Enti  locali,  che  risultano  collocati  nella
classe  di  virtuosita'  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con  il  decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo  degli
incarichi  a  contratto  nella  dotazione  organica  dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento  della  dotazione  organica  della
qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6-bis».

       
     
                              Art. 2

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                150

  1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e' sostituito dal seguente:
  «6. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  non  si  applicano  al
personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio
nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti,  se
il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione  non  e'
superiore  a  cinque.  In  ogni  caso,  deve  essere  garantita
l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente  delle  risorse
destinate  al  trattamento  economico  accessorio  collegato  alla
perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del
merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e  non
dirigente.».

       
     
                              Art. 3

Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                150

  1. All'articolo 31, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma
6.».

       
     
                              Art. 4

Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                150

  1. All'articolo 65, comma 4, del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, le parole: «articolo  30,  comma  4.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

       
     
                              Art. 5

Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
                        ottobre 2009, n. 150

  1. L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto
legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
decreto.
  2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano
dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

       
     
                              Art. 6

                          Norme transitorie

  1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti  locali
i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie  e
regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale  e  sull'utilizzo  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in  essere  al  9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro  scadenza,  fermo
restando la valutabilita' della conformita' dei  contratti  stessi  e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

                            NAPOLITANO

                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri

                            Brunetta,  Ministro  per  la  pubblica
                            amministrazione e l'innovazione

                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

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