Data: 2011-08-23 14:55:40

Vendita al domicio del consumatore-Residenza

Ditta individuale residente e sede legale [b]in altro Comune[/b], ha presentato SCIA per vendita al domicilio del consumatore.
Il D.lgs 59/2010 prevede non debba farsi riferimento al vincolo della residenza.
Va bene anche in questo caso e quindi la accettiamo?
Grazie

riferimento id:1922

Data: 2011-08-24 05:33:00

Re:Vendita al domicio del consumatore-Residenza


Ditta individuale residente e sede legale [b]in altro Comune[/b], ha presentato SCIA per vendita al domicilio del consumatore.
Il D.lgs 59/2010 prevede non debba farsi riferimento al vincolo della residenza.
Va bene anche in questo caso e quindi la accettiamo?
Grazie
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OK, VA BENE.
NON SI APPLICA PIU' IN VINCOLO DELLA RESIDENZA.

ecco la versione aggiornata dell'articolo del Bersani


D.Lgs. 31-3-1998 n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

Art. 19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori.

1. [La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale] (23).

2. [L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1] (24).

3. Nella dichiarazione di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico (25).

4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (26).

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. [Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7 (27)] (28).

(23) Comma abrogato dal comma 4 dell’art. 69 e dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(24) Comma abrogato dal comma 4 dell’art. 69 e dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(25) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(26) Comma così sostituito dal comma 3 dell’art. 69, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(27)  Vedi, anche, l'art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e la L. 17 agosto 2005, n. 173.

(28)  Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto.

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