Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1269, del 13 marzo 2014
Elettrosmog.Tralicci radiotelevisivi e titoli abilitativi ante D.Lvo 259/2003
L'avvenuto crollo di un traliccio per trasmissioni radio non toglie che per la sua ricostruzione sia necessario l'ulteriore rilascio di una concessione edilizia. Prima dell’avvento della legge n. 223 del 6 agosto 1990 chi intenda installare un impianto di trasmissione radiotelevisiva deve di regola munirsi sia dell'autorizzazione ministeriale che della concessione edilizia. L’art. 4 della legge n. 223 del 1990 ha confermato poi in modo espresso ed inequivocabile l’esigenza che anche la realizzazione degli impianti radio-televisivi fosse legittimata da una concessione edilizia. E la giurisprudenza è pacifica nel senso che anche sotto la vigenza di tale legge, l’installazione ed esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva fosse soggetta, appunto, alla necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia, la prima configurandosi come titolo di legittimazione a presentare richiesta per la seconda. Si reputava soggetto a concessione edilizia ex art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 ogni intervento sul territorio preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei luoghi (pur in assenza di opere in muratura), ivi inclusa appunto anche l'installazione di un’antenna-radio ancorata al suolo, quando non precaria e visibile dai luoghi circostanti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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