TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 571, del 28 febbraio 2014
Rifiuti.Legittimità reiezione proroga esecuzione dell’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti risultati interrati, per “culpa in vigilando”
I ricorrenti, dal 1987 al 2000, periodo nel corso del quale sono stati effettuati ben tre accertamenti (due da parte dell’Amministrazione provinciale e uno, congiunto, tra l’ASL di Lodi e l’ARPA), sono rimasti volontariamente inerti, perfino esimendosi dal collocare la “copertura con terreno vegetale”, disposta dalla Provincia nel 1989, in un momento in cui, peraltro, la situazione di degrado ambientale non risultava ancora così gravemente compromessa, come, al contrario, è risultato dai referti dell’aprile del 2000 del laboratorio dei servizi di igiene pubblica e ambientale (P.M.I.P.) di Milano. Perciò, può ritenersi senz’altro provata la “culpa in vigilando” dei ricorrenti, i quali hanno in maniera negligente omesso di predisporre le opportune misure per impedire l’ingresso di soggetti intenzionati ad abbandonare rifiuti nell’area controversa, né hanno posto in essere gli adempimenti che, sin dal 1989, erano stati ritenuti necessari per limitare il progressivo degrado ambientale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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