Data: 2014-05-06 21:14:18

Titoli abilitanti alla funzione di educatore

Ciao,
mi risulta attualmente in vigore il Regolamento Regionale 41/2013 che ha (finalmente!) disciplinato l'annosa materia intervenendo anche in materia di requisiti professionali e titoli di studio necessari per l'esercizio della funzione di educatore in asilo nido.  ???

L'art. 13 mi sembra molto chiaro da questo punto di vista. Tuttavia circolano insistentemente voci riguardo al fatto che detta normativa sarà nuovamente emendata inserendo dal 2018 l'obbligatorietà della laurea in discipline pedagogiche o psicologiche (eliminando quindi l'ipotesi del "master" quale ancora di salvataggio e cancellando i titoli di cui alle lettere da "c" a "g" conseguiti fino al 31/08/18) e prevedendo una possibile salvaguardia per gli educatori privi di titoli solo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato!!!  :o

Vi chiedo se siete a conoscenza di possibili ulteriori interventi normativi in materia ulteriormente restrittivi! Preciso che le mie fonti, per le quali sto approfondendo, sono cooperative che gestiscono nidi di infanzia e mi dicono che quanto gli cito (ovvero l'art. 13 del citato regolamento) è sbagliato!!!

Avete risultanze in proposito?
grazie

riferimento id:19180

Data: 2014-05-07 17:23:37

Re:Titoli abilitanti alla funzione di educatore


Ciao,
mi risulta attualmente in vigore il Regolamento Regionale 41/2013 che ha (finalmente!) disciplinato l'annosa materia intervenendo anche in materia di requisiti professionali e titoli di studio necessari per l'esercizio della funzione di educatore in asilo nido.  ???

L'art. 13 mi sembra molto chiaro da questo punto di vista. Tuttavia circolano insistentemente voci riguardo al fatto che detta normativa sarà nuovamente emendata inserendo dal 2018 l'obbligatorietà della laurea in discipline pedagogiche o psicologiche (eliminando quindi l'ipotesi del "master" quale ancora di salvataggio e cancellando i titoli di cui alle lettere da "c" a "g" conseguiti fino al 31/08/18) e prevedendo una possibile salvaguardia per gli educatori privi di titoli solo in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato!!!  :o

Vi chiedo se siete a conoscenza di possibili ulteriori interventi normativi in materia ulteriormente restrittivi! Preciso che le mie fonti, per le quali sto approfondendo, sono cooperative che gestiscono nidi di infanzia e mi dicono che quanto gli cito (ovvero l'art. 13 del citato regolamento) è sbagliato!!!

Avete risultanze in proposito?
grazie
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L'ATTUALE VERSIONE DELL'ART. 13 PREVEDE EFFETTIVAMENTE UNA MODIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI A PARTIRE DAL 2018

D.P.G.R. 30-7-2013 n. 41/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Pubblicato nel B.U. Toscana 31 luglio 2013, n. 37, parte prima.
Articolo 13  Titoli di studio degli educatori.

1.  Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a)  laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b)  master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
c)  diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
d)  diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;
e)  diploma di assistente comunità infantile;
f)  diploma di dirigente di comunità;
g)  titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2.  Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.
[color=red]3.  Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018. [/color]

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