E' stata inoltrata richiesta di rilascio autorizzazione di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale. Le attrazioni oggetto dell'attività sono state acquistate da altro esercente con fattura e sono già in possesso di codice identificativo rilasciato da altro Comune di altra Regione.
Per il rilascio della licenza al nuovo gestore è sufficiente verificare i requisiti morali e professionali e prendere atto della regolarità dei documenti relativi alle attrazioni.
oppure:
- bisogna preventivamente volturare anche le attrazioni?
- nel caso ciò sia doveroso la voltura comporta una nuovo procedura di assegnazione di un nuovo codice identificativo?
- in questo caso bisogna sottoporre il tutto all'esame della C.V.P.S.?
Quali comunicazioni devono essere inviate al Comune che ha precedentemente registrato i codici identificativi e/o al Ministero?
Ti riporto quanto chiarito dal Ministero in base all’applicazione del DM 18/05/2007, art. 4, comma 10:
[i]- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa; (si tratta dell’abilitazione ex art. 69 TULPS)
[/i]
[i]
- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9[/i]
(Art. 4, comma 9: In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione)
[i]- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;
[/i]
[i]nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa[/i]
La targhetta, quindi, non va cambiata né interviene la commissione. Il comune che ha registrato le attrazioni gestirà la voltura che può essere una semplice SCIA da parte del nuovo gestore.
Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.
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