Data: 2014-04-29 09:06:16

casa per ferie

Sul nostro territorio risulta rilasciata, a suo tempo, una autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva mediante Casa per Ferie da parte di cooperativa a r.l. che dichiara di dare ospitalità a "soci fisici e giuridici della cooperativa e sue associate, associazioni sportive o eco-culturali, scuole di vario ordine e grado".
L'autorizzazione suddetta, rilasciata ai sensi della L.R. n. 1/1987, aveva validità annuale ed era rinnovabile, alla scadenza, a presentazione di domanda e previo pagamento della tassa di concessione annuale.....
Nessuno ha mai sollevato eccezioni fino a quando è pervenuta comunicazione al Sindaco, da parte di un genitore di un futuro ospite di un soggiorno estivo, il quale evidenzia situazione di potenziale pericolo (non esistono barriere che possano impedire di accedere ai vari precipizi che circondano la casa, scale senza parapetti che impediscano di precipitare..) ed aggiunge "dato che le autorizzazioni a questa casa per ferie sono state concesse negli anni 90 e visto l'inasprimento delle norme in materia di sicurezza chiedo la verifica del rispetto delle norme (edilizie, incendio, impianti vari).
A questo punto mi domando dato che l'autorizzazione rilasciata nel 87 aveva validità annuale e che loro hanno rinnovato la stessa per un solo anno, cosa può voler significare?
Non gli si può contestare di aver esercitato abusivamente dopo 20 anni dall'ultimo rinnovo...(fra l'altro poi la normativa di riferimento è cambiata nel 2000)....
Quindi? A chi spettano questi controlli? Cosa può e deve fare l'Ufficio Sviluppo Economico?
Sono alquanto disorientata....attendo un vostro suggerimento,
grazie.

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Data: 2014-04-29 21:47:04

Re:casa per ferie

E’ dura dopo 20 anni andare a contestare qualcosa anche perché ai sensi della legge dell’87, come hai detto tu, il gestore doveva presentare ogni anno la domanda di rinnovo o, in alternativa, la comunicazione di cessazione.

Resta il fatto che il titolo abilitativo non era stato rinnovato ed una eventuale pronuncia di decadenza potrebbe, in teoria, essere espressa anche adesso.
Questa potrebbe essere una strada con l’invito a presentare SCIA ex LR 42/2000 con l’attestazione dei requisiti attuali per l’esercizio dell’attività. Se non può presentare la SCIA allora vale la decadenza e quindi cessa l’attività.

Anche in materia di prevenzione incendi il DPR 151/2011 ha portato tali strutture (sopra i 25 p.l.) ai controlli formali previsti dal Comando provinciale. Sul punto puoi verificare e relazionarti con il comando VVF

riferimento id:19120

Data: 2014-04-30 08:07:08

Re:casa per ferie

Ok, mi torna il tuo ragionamento però quale strada intraprendere fra la pronuncia di decadenza della autorizzazione e la presentazione della Scia di avvio ai sensi della L.R. 42/2000? Nel senso, potremmo inviare loro un avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1/87 concedendo un termine per l'adeguamento alla nuova normativa (ma quale potrebbe essere il termine adeguato? 30-60-90 gg.? e intanto trascorre il periodo di maggiore affluenza nella struttura.....) e, qualora poi, comunque, non si adeguino si adotta il provvedimento di cessazione dell'attività.
Poi altra questione..è opportuno, prima di inviare loro l'avvio del procedimento, chiedere una preventiva verifica della struttura ricettiva da parte della PM, in modo tale da avere agli atti ulteriore documentazione? Occorre coinvolgere anche l'ASL? (hanno anche vecchia autorizzazione sanitaria per somministrazione pasti). Quindi, si chiede anche a loro una verifica preventiva della struttura?
Grazie per gli ulteriori chiarimenti,
Fulvia

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Data: 2014-05-04 17:24:56

Re:casa per ferie

Avvio del procediemento concedendo 30 giorni per intervenire nel procediemnto dopo di che o presenta una SCIA o sta chiuso.
Il problema non è tanto l'adeguamento ma la mancanza di un titolo abilitativo valido. Se non presentano una SCIA non possono lavorare.
Magari possono presentare una SCIA per attività ridotta se non possono certificare i requsiti per l'intera struttura.

Il sopralluogo preventivo non è necessario. La somministrazione sarà abilitatata tramite notifica sanitaria ex reg. CE 852/2004

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Data: 2014-06-25 15:28:50

Re:casa per ferie

Toscana - risoluzione su CASE PER FERIE - 14/5/2014

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