Data: 2014-04-29 07:47:47

info

buongiorno,
vorrei aprire la partita iva ed affittare una piccola bottega aperta al pubblico per attività concernente trattamenti per benessere fisico e mentale (yoga), stando che l'apertura della partita iva mi permette di esercitare attività commerciale.
l'immobile che ho trovato ha una categoria catastale c1 con destinazione commerciale. potrebbe essere un problema? E' necessario cambiare la destinazione d'uso? Devo integrare la mia attività con altre e se si quale soluzione posso trovare?
quali sono le sanzioni nel quale potrei incorrere?
grazie cordiali saluti

riferimento id:19119

Data: 2014-04-29 18:10:25

Re:info


buongiorno,
vorrei aprire la partita iva ed affittare una piccola bottega aperta al pubblico per attività concernente trattamenti per benessere fisico e mentale (yoga), stando che l'apertura della partita iva mi permette di esercitare attività commerciale.
l'immobile che ho trovato ha una categoria catastale c1 con destinazione commerciale. potrebbe essere un problema? E' necessario cambiare la destinazione d'uso? Devo integrare la mia attività con altre e se si quale soluzione posso trovare?
quali sono le sanzioni nel quale potrei incorrere?
grazie cordiali saluti
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Le consiglio di rivolgersi ad uno o più tecnici (geometra e commercialista) per approfondire questi aspetti.
In particolare dalla descrizione non si capisce se si tratta di attività di estetica o di attività diversa (solo yoga).
Inoltre occorre verificare lo strumento urbanistico (in via generale non vi sono ostacoli all'uso di immobile a destinazione commerciale).

riferimento id:19119

Data: 2015-11-06 07:29:49

Re:info

DISCIPLINE BIONATURALI - illegittima la L.R. Umbria - competenza statale

[color=red][b]CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza  217/2015[/b][/color]

Con ricorso spedito per la notifica il 9 gennaio 2015, ricevuto dalla resistente il successivo 13 gennaio, e depositato nella cancelleria il 19 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, là dove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie «professioni» e «tutela della salute», questione principale di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali).

.... LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

http://buff.ly/1OsyRBa

riferimento id:19119
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