Come titolare di uno studio commerciale Ricevo sempre più spesso richieste finalizzate all'apertura di due attività commerciali (due ditte con propria partita IVA in un unico esercizio di vicinato) all'interno di un'unica unità immobiliare.
Ma questo è possibile? Nel caso in cui sia consentito, sono richieste condizioni particolari (ad esempio la presenza di due accessi indipendenti dalla pubblica via)?
Se è possibile fare ciò può darmi qualche riferimento normativo?
Grazie, saluti.
P.s. Uno vende mobili nuovi e l'altro mobili ed oggetti usati.
Francesco
Come titolare di uno studio commerciale Ricevo sempre più spesso richieste finalizzate all'apertura di due attività commerciali (due ditte con propria partita IVA in un unico esercizio di vicinato) all'interno di un'unica unità immobiliare.
Ma questo è possibile? Nel caso in cui sia consentito, sono richieste condizioni particolari (ad esempio la presenza di due accessi indipendenti dalla pubblica via)?
Se è possibile fare ciò può darmi qualche riferimento normativo?
Grazie, saluti.
P.s. Uno vende mobili nuovi e l'altro mobili ed oggetti usati.
Francesco
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Salve,
ciò è POSSIBILISSIMO e sta diventando una soluzione (causa crisi) molto diffusa.
Ricorda sempre che non devi trovare il riferimento normativo che CONSENTE di fare una cosa. Nel nostro ordinamento vige il principio opposto per cui SI PUO' FARE TUTTO CIO' che la legge non vieta.
E tale soluzione non è vietata.
Addirittura in questo caso c'è un riferimento normativo esplicito che lo prevede espressamente (art. 35 dlgs 59/2010)
Testo in vigore dal: 8-5-2010
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
sto avendo lo stesso problema, tramite il SUAP è pervenuta SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande in locali ove è già attivo un servizio di preparazione pasti con catering. Sinceramente ho le mie perplessità che si possano svolgere entrambe le attività, anche perché i requisiti sanitari sono di entrambi? e poi in caso di negligenza o altro problema a chi si imputa l'inadempienza? Sarei molto grata di un chiarimento e/o riferimento normativo specigico. Grazie
riferimento id:19116
sto avendo lo stesso problema, tramite il SUAP è pervenuta SCIA per attività di somministrazione alimenti e bevande in locali ove è già attivo un servizio di preparazione pasti con catering. Sinceramente ho le mie perplessità che si possano svolgere entrambe le attività, anche perché i requisiti sanitari sono di entrambi? e poi in caso di negligenza o altro problema a chi si imputa l'inadempienza? Sarei molto grata di un chiarimento e/o riferimento normativo specigico. Grazie
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Nell'applicazione della normativa NON ci si deve mai porre la domanda "nel caso in cui ...." ... queste sono CONSEGUENZE della disciplina giuridica applicabile.
NESSUNA NORMA VIETA l'esercizio congiunto di più attività ed anzi con l'art. 35 del Dlgs 59/2010 si prevede proprio espressamente tale possibilità (con divieti opponibili sono in casi limitati, fra cui non rientra questo).
I requisiti sono garantiti da entrambi?
Dipende. Per le parti esclusive no, per le parti comuni sì. Nei centri commerciali da decine di anni vi è questo regime!
Chi è responsabile?
Chi compie l'azione o omissione e per le parti comuni ENTRAMBI. Lì trova applicazione la legge 689/1981 con il concorso di persone e l'eventuale responsabilità solidale.
Attività di estetista (condivisione di locale) Parere 10 febbraio 2016
[img]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/LogoMise.png[/img]
http://buff.ly/1LtKKWS
Buongiorno :)
riprendo questo vecchio topic con una domanda:
- è possibile anche quando le attività sono piuttosto differenti (nel mio caso un negozio di ortofrutta e un'agenzia di servizi alla persona)?
- entrambe le attività non richiedono di avere un bagno per la clientela, ma il bagno per il personale serve, e sarà uno solo; non si tratta di una situazione irregolare, questa di un bagno in comune?
- come si indica nel contratto questa situazione di coesistenza di due attività? Con una semplice "Si concede in affitto le attività A e B" o bisogna specificare superfici, disposizioni e altro?
DT
Il principio vale sempre e comunque. Detto questo bisogna vedere nello specifico se ricorrono le condinzioni (da vedere caso per caso, con documentazione tecnica alla mano) in ordine a:
- igiene e sanità;
- requisiti minimi strutturali/fnzionali in base a normativa di settore;
- codici deontologici professionali;
- cluasole contrattuali.
Dal lato del dirito privato si può procedere con la locazione di porzione di fabbricato (il proprietario verso due soggetti) o con il sub-affitto parziale (il locatario verso il sub-locatario) o con altre forme contrattuali (contratto di servizi o affitto cosa produttiva)