Comma 2 dell'art 94 della l.r. 6/2010
"[...] In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio provvisorio dell’impianto [...]". Non viene specificata una durata.
Comma 19.1 della Delib.G.R. 11-6-2009 n. 8/9590
"Secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 della L.R. 5 ottobre 2004, n. 24, il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la richiesta si intende assentita, [u]può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili[/u], l’esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato".
Secondo me con l'entrata in vigore della l.r. l'esercizio provvisorio non ha più durata.
E' corretta come interpretazione?
Grazie
Alberto
Comma 2 dell'art 94 della l.r. 6/2010
"[...] In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio provvisorio dell’impianto [...]". Non viene specificata una durata.
Comma 19.1 della Delib.G.R. 11-6-2009 n. 8/9590
"Secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 della L.R. 5 ottobre 2004, n. 24, il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta decorsi i quali la richiesta si intende assentita, [u]può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili[/u], l’esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato".
Secondo me con l'entrata in vigore della l.r. l'esercizio provvisorio non ha più durata.
E' corretta come interpretazione?
Grazie
Alberto
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[color=red]CONCORDO, NON VI E' UN LIMITE MASSIMO ANCHE SE, SECONDO ME, L'ESERCIZIO PROVVISORIO NON E' APPLICABILE LADDOVE SIA ISTITUITO IL SUAP CHE OPERA TRAMITE L'ART. 9 DEL DPR 447/1998 CON LA PROCEDURA DI AUTOCOLLAUDO, SENZA APPLICAZIONE DEL REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO.[/color]