Data: 2011-08-17 11:48:02

subentro - denomianzione attività

quando si subentra in un'attività è possibile cambiarne la denominazione?? capita spesso infatti che i nuovi gestori vogliano cambiare il nome dell'attività, ciò è possibile?

riferimento id:1909

Data: 2011-08-17 11:56:22

Re:subentro - denomianzione attività


quando si subentra in un'attività è possibile cambiarne la denominazione?? capita spesso infatti che i nuovi gestori vogliano cambiare il nome dell'attività, ciò è possibile?
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CERTAMENTE, ci mancherebbe altro.
Chi subentra acquista il ramo di azienda o l'azienda e può ben decidere di modificare la denominazione sociale, di insegna o della sola azienda.
Fra l'altro non ha l'onere nemmeno di darne comunicazione al Comune (a meno che non sia una vera variazione di denominazione sociale)

riferimento id:1909

Data: 2011-08-17 15:47:24

Re:subentro - denomianzione attività

anche quando subentra per affitto d'azienda?es: x subentra nella gestione della struttura ricettiva "IL MIRTO" di proprietà di y...e decide di chiamare la struttura "IL MELOGRANO"..è fattibile?e se il proprietario non è d'accordo?allora bisogna riemettere il provvedimento di classificazione?

riferimento id:1909

Data: 2011-08-17 16:32:53

Re:subentro - denomianzione attività


anche quando subentra per affitto d'azienda?es: x subentra nella gestione della struttura ricettiva "IL MIRTO" di proprietà di y...e decide di chiamare la struttura "IL MELOGRANO"..è fattibile?e se il proprietario non è d'accordo?allora bisogna riemettere il provvedimento di classificazione?
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X al momento in cui subentra ad Y deve dimostrare (autocertificandolo) di avere un titolo (acquisto o affitto di azienda).
A questo punto X gestisce l'attività e può scegliere di mantenere l'originaria denominazione o cambiarla.
Ai fini amministrativi è INDIFFERENTE (vi è solo l'obbligo di comunicazione alla provincia ai fini della classificazione e controllo) mentre potrebbero esservi vincoli contrattuali che però sono INDIFFERENTI al Comune.
Ad es. Y potrebbe poter vietare a X di cambiare la denominazione. In questro caso però non entra nel merito il Comune ma sarà il giudice civile a dirimere la questione.

riferimento id:1909
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