Sono titolare di ditta individuale iscritta alla CCIAA e ho fatto richiesta al SUAP del mio Comune di residenza per la licenza di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS per l'esercizio su territorio nazionale dell'attività "spettacolo di strada", in base al Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2005 emanato dal MIBAC di concerto con il Ministero dell'Interno con cui si inserisce lo "Spettacolo di strada" come nuova attrazione dello spettacolo viaggiante.
Il mio Comune, però, ritiene che, in forza dell'interpretazione della vigente normativa, la mia attività d'impresa può liberamente svolgersi senza dover presupporre il rilascio di licenza/autorizzazione; il principio in questione è sancito con forza dal dlgs 59/2010 (direttiva servizi), citando in particolare l'articolo 14. Per questo motivo il SUAP del Comune non mi rilascia la licenza.
Senza tale licenza, però, non posso esercitare l’attività in forma imprenditoriale, accedendo al sistema contributivo INPS (identico a quello di artigiani e commercianti), consentendomi di provvedere in proprio al versamento dei suddetti contributi previdenziali.
La licenza rilasciata ai sensi dell’art. 69 del TULPS, di "Spettacolo di Strada", mi qualifica infatti come "piccola impresa viaggiante" e scinde il rapporto di committenza dal problema del versamento previdenziale, aumentando così le opportunità di lavoro e di ingaggio, e consentendomi la possibilità di richiedere, se del caso, in proprio, il suolo pubblico e di staccare biglietti per lo spettacolo.
Come fare per avere tale licenza?
Grazie
Il d.lgs. 59/2010 non dispone che debbano sparire tutte le procedure abilitative. La [i]ratio[/i] è che le procedure abilitative possono rimanere come “regimini autorizzatori” solo se c’è una giustificazione basata su motivi imperativi di inetresse generale. In via residuale (quindi la stragrande maggioranza dei casi) l’autorizzazione si trasforma in SCIA (asseverata o meno).
Quindi, se una qualsiasi norma prevede un’autorizzazione, si deve applicare comunque la SCIA se tale autorizzazione non sottende una motivazione di rilevante interesse generale. La SCIA è una procedura dichiarativa che abilita all’esercizio dell’attività al momento stesso della sua presentazione all’amministrazione competente.
A conferma di quanto ti ho detto puoi leggere il succesivo art. 17 dello stesso decreto:
[i]ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 [/i](ndr. sarebbe il silenzio/assenso).[i] In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni[/i] (ndr. sarebbe la SCIA).
Altro discorso è quello sul principio di tipicità degli atti (a prescindere dal d.lgs. n. 59/2010) per il quale un’attività non può essere sottoposta ad un regime abilitativo se una norma (avente valore di legge) non lo prevede. In pratica un Comune non può inventarsi un’autorizzazione o una SCIA per un’attività che la legge indica come libera. Rammenta che in Italia vige il principio che è libero tutto ciò che non espressamente sottoposto a divieto o controllo (è probabile che la risposta che ti è stata data si fondi su questa osservazione)
Concludendo, se un artista di strada gira per le città con fine hobbistico non ha bisogno di nessuna abilitazione ma se lo stesso agisce in via professionale, tramite impresa, andando a svolgere una vera e propria attività di trattenimento riferibile allo spettacolo viaggiante, allora l’apparato normativo di riferimento prevede che lo stesso debba dotarsi di abilitazione ex art. 69 TULPS, che nel tuo caso può essere una SCIA.
Forse il malinteso (riagganciandosi al discorso sul principio di tipicità) nasce dal fatto che lo “spettacolo di strada” è stato inserito nell’elenco di cui elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ma poi è stato tolto dal campo di applicazione del DM 18/05/2007 (vedi art. 1, comma 2-bis), rammenta, però, che tale decreto ha come scopo solo quello di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla stessa legge 18 marzo 1968, n. 337 (ciò pare logico dato che nel tuo caso non ci sono mezzi meccanici/attrazioni da registrare)
Ed è infatti nella combinazione della legge 337/68 con il TULPS che si trova il presupposto giuridico principale ai fini della necessità della abilitazione di Polizia (69 TULPS).
L’art. 5 della legge 337/68 prevede che debba essere concessa [i]la licenza della pubblica scurezza[/i] e il regolamento al TULPS (art. 124, comma 1) prevede che sia [i]richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge[/i] (TULPS)[i], per i piccoli trattenimenti che si dànno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.[/i]
Resta inteso che ai sensi della sentenza della corte costituzionale 56/70 la licenza non è necessaria per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico [b]NON[/b] indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Concludendo, fossi in te proverei a dare questa chiave di lettura e cumunque presenterei una SCIA. LA copia della SCIA ex art. 69 è a tutti gli effetti la lincenza che vai chiedendo.
Gentile dott. Maccantelli,
la ringrazio tantissimo per l'approfondita e articolata risposta. Proverò a seguire le sue indicazioni con la speranza di ottenere qualcosa. Grazie ancora.
Cordiali saluti.
Gentile dott. Maccantelli,
ho riletto nuovamente la sua risposta e vorrei una conferma: la SCIA è equiparata alla licenza di spettacolo viaggiante? Posso utilizzare quella per essere qualificato come "piccola impresa viaggiante" e accedere al sistema contributivo INPS? C'è una norma a cui posso fare riferimento per assimilare la SCIA alla licenza in caso di contestazione di un qualche Ente?
La SCIA ex art. 69 ha una forma e/o contenuti diversi rispetto ad una SCIA normale?
Grazie ancora.
Cordiali saluti
Sì, il senso è proprio quello. La SCIA sostituisce l'autorizzazione.
La SCIA è una procedura che si può applicare ad ogni fattispecie. C'è la SCIA per aprire un esercizio commerciale, un albergo, uno studio dentistico, ecc.
Dato che nel tuo caso occorre la certificazione dei requisiti morali TULPS e la dichiarazione del tipo di attività svolta con l'indicazione dei mezzi usati e della NON necessità di procedure di registrazione attrazioni, pur restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti, allora puoi presentare una SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 (l'articolo che prevede la SCIA in senso generale e che puoi usare per dimostrare il valore di licenza) e ai sensi dell'art. 69 TULPS per l'esercizio dell'attività professionale di spettacolo viaggiante nel modo dello "spettacolo di strada".
La copia della SCIA che presenterai in modalità telematica al Comune rappresenterà la tua licenza.
Qua ho trovato qualcosa, puoi adattare il modello alle tue esigenze (clicca su download)
http://www.comune.vercelli.it/cms/it/documenti-scaricabili/scia-spettacolo-viaggiante-art-69-tulps-/details.html?Itemid=229
Chiarissimo! Grazie ancora tantissimo!!!
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