Data: 2014-04-24 08:19:49

DISTRIBUTORI CARBURANTI/CPI E SCIA VV.F.

Buongiorno a tuttti, spero che qualcuno mi possa aiutare a chiarire alcuni dubbi.

Con riferimento ad un distributore di carburanti (Attivita' 13.3 C prevalente e Attivita 12.1.A secondaria), stante la disomogeneita' delle risposte fornite dai vari comandi Provinciali VV.F. avrei necessita' di capire:

1) Il CPI rilasciato a seguito di SCIA per modifiche alla sola attivita' 13.3.C (in costanza di un CPI valido previgente e comprendente entrambe le attivita' 13.3.C e 12.1.A) acquista la validita' temporale del CPI esistente ancora valido o, come chiarito nella lettera cicolare prot. 0013061 del 06.10.2011, "il CPI  non e' piu' un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e NON HA VALIDITA' TEMPORALE"? (alcuni Comandi stanno rilasciando CPI della durata di 7 mesi!!!!!).

2) In caso di SCIA per modifiche alla sola attivita' 13.3.C (in presenza di CPI previgente per entrambe le categorie) che validita' temporale avra' tale SCIA?

3) Nella lettera circolare del Ministero dell'Interno n° 14720 del 26.11.2012 al punto 2.10 si analizza piu' approfonditamente la fattispecie della SCIA per modifiche che non presentino un aggravio del rischio anticendio.
Pare di capire che la differenza tra la SCIA senza aggravio e la SCIA per modifiche con aggravio risieda solo nel fatto che quest'ultima tipologia di SCIA ipotizzi una preventiva valutazione del progetto da parte del Comando VV.F. mentre l'altra sposta sul tecnico abilitato la responsabilita' di affermare che la modifica e'  perfettamente conforme alle normative di sicurezza anticendio.
Di conseguenza: la SCIA con non aggravio deve essere considerata come una SCIA con minore forza e quindi una SCIA che non fa decorrere i 5 anni prima della successiva attestazione di rinnovo periodico?

Mi scuso anticipatamente per la eventuale poca chiarezza e spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere i dubbi.

Saluti

riferimento id:19083

Data: 2014-04-24 22:55:33

Re:DISTRIBUTORI CARBURANTI/CPI E SCIA VV.F.

Confrontatis empre con il comando ma offri delle chiavi di lettura.
Io ti dico la mia.

Il CPI non ha più il valore di “provvedimento” che aveva prima, nel senso che è un’attestazione di conferma di un attività che è già in esercizio, quindi già "autorizzata". Il titolo abilitativo è la SCIA. Il comando, quando effettua la visita ha due strade: inibire l’esercizio dell’attività già in esercizio e non conforme o attestarne la legittimità tramite il CPI (casi di cui alla lettera C).

La SCIA o l'attestazione CPI non hanno formalmente una scadenza ma il responsabile dell’attività deve seguire le procedure periodiche di cui all’art. 5 del DPR 151/2011 (attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio). Nella pratica il comando dispone la scadenza della validità abilitativa nel CPI stesso (credo sia una prassi).

Per le modifiche le cose si complicano. Il legislatore si è impegnato per rendere le cose poco comprensibili.
Senza entrare nei particolari del DM 07/08/2012 si possono distinguere i seguenti casi:
- modifiche non rilevanti e non sostanziali in base a specifiche norma: documentazione presentata al comando in occasione della prima “attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio”
- modifiche rilevanti che non aggravano le preesistenti condizioni di sicurezza: SCIA con dichiarazione del non aggravio (ritengo che i 5/10 anni ri-inizino a decorrere da questo momento ai fini delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio).
- modifiche rilevanti con aggravio: procedura ordinaria del DPR 151/2011 con eventuale esame progetto (B e C) e quindi si riparte sicuramente da capo con i termini per le attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

riferimento id:19083
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it