L’art. 32 del “decreto del fare” (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) abrogando l’art. 54 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, sembrerebbe aver fatto venir meno l’obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Resta però l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di denunciare entro 48 ore dall’evento l’infortunio all’Inail, adempimento che dal 1° luglio 2013 avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base del d.p.c.m. 22 luglio 2011.
Il decreto del fare interviene anche sull’art. 54 del suddetto D.P.R. n. 1124/1965, sostituendo il primo coma, la cui nuova formulazione prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014: “[i]l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle [b]autorità di pubblica sicurezza[/b], ………………… alle [b]direzioni territoriali del lavoro[/b], ………………………, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni[/i]”, per cui sembrerebbe di capire che attualmente la Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, e le autorità di pubblica sicurezza, sarebbero tenute ad accedere direttamente all’archivio del sistema informativo dell’Inail per l’acquisizione dei dati relativi alle denunce di infortunio che li riguardano al fine degli adempimenti di competenza.
Considerato che nei piccoli Comuni dove non sono presenti le Questure o i Commissariati di P.S., le autorità locali di pubblica sicurezza sono rappresentate dai rispettivi Sindaci, e che le denunce di infortunio presentate al Comune prima delle accennate modifiche normative venivano poi trasmesse dallo stesso Comune alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, vi chiedo se alla luce delle nuove disposizioni sia effettivamente venuto meno l’obbligo di trasmissione delle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza da parte dei datori di lavoro, e quali adempimenti siano eventualmente rimasti a carico del Comune data la nuova formulazione del suddetto art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, in quanto a causa della mancanza di chiarezza continuano a pervenire con regolarità le denunce degli infortuni avvenuti nel territorio comunale, trasmesse dalle associazioni di categoria per i datori di lavoro loro associati, da enti pubblici, scuole, ecc.