Data: 2014-04-23 07:49:51

campeggio temporaneo

Buongiorno, mi è pervenuta richiesta di campeggio temporaneo ai sensi della L.R. n. 84/2009 da parte di una associazione culturale, ricreativa e di promozione sociale che dichiara di svolgere tali campeggi nel periodo da aprile ad ottobre, ognuno dei quali ha durata di 1 settimana-10 giorni.
Il mio dubbio sorge dal fatto che questa Associazione ha regolare P.I. e gestisce un “rifugio escursionistico” (come previsto dalla L.R. 42/2000) e dichiara di svolgere questi campeggi temporanei nel terreno di sua proprietà, di fronte alla struttura.
Se però mi soffermo a guardare la loro attività , nella descrizione si legge che "[i]svolge iniziative ludiche per la formazione della personalità, in particolare per minori , come ad esempio corsi vari, campi estivi ed invernali con pernottamento, CREE. Organizza pranzi, feste ed altro per reperimento fondi e beneficenza"[/i].
Da qui mi viene il dubbio perché i soggiorni didattico-educativi auto-organizzati sono svolti da Enti e Associazioni non lucrative.….
Ma come devo comportarmi nei loro confronti? Comunicare il mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione al campeggio temporaneo perché, essendo soggetti imprenditoriali, non possono avvalersi della L.R. 84/2009 oppure dare atto dell’accoglimento della domanda perché sono associazione culturale, ricreativa e di promozione sociale?
Nel primo caso inviterei loro a dare indicazione ai Responsabili dei vari gruppi scout o altro di presentare preventiva domanda di autorizzazione al Comune affinchè possano risultare in regola.
Grazie.

riferimento id:19073

Data: 2014-04-23 16:05:31

Re:campeggio temporaneo

Nella motivazione della legge 84/2009 si legge:
... da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico

La condizione è l’assenza del fine di lucro. Un’associazione può prendere la partita iva e svolgere attività commerciale ma non può divedere degli utili. Ogni plus sarà devoluto allo scopo dell’associazione. L’attività commerciale deve essere esercitata in connessione con il fine sociale e non per ottenere un lucro da parte dei membri dell’associazione.

Quindi, in via di principio, la situazione può reggere e possono essere autorizzati (fatte salve altre eventuali condizioni non prese in considerazione adesso). Saranno altre amministrazioni a valutare se il soggetto si è trasformato illegittimamente in un’impresa con scopo di lucro. Le valutazioni al riguardo sono sempre molto complesse.

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