La PM mI segnala la diversa interpretazione data dai comuni in merito agli effetti della LR 19/2014 - sulla sospensione dei provvedimenti e delle sanzioni in caso di DURC irregolari - sugli spuntisti che si presentano ai mercati settimanali.
Secondo alcuni lo spuntista è comunque tenuto a verifica della regolarità contributiva per poter montare, il che significa: esibizione di un DURC valido o esistenza di un DURC in corso di valdità acquisito dal Comune (o da altra Amministrazione, e acqusito in copia). Il nuovo comma 3ter all'art. 40quiquies parla infatti di "sospensione del titolo abilitativo[u] e[/u] della concessione di posteggio...)" e si intenderebbe riferito solo ai titolari della concessione stessa;
Secondo altri la LR 19/2014 ha effetto sospensivo anche per gli spuntisti, che potrebbero pertanto presentarsi ala spunta e continuare a montare anche iin caso di verifica negativa del DURC (o mancanza di esibizione del DURC valido). Il nuovo comma 3 bis dell'art. 40 quinquies sospende infatti i il comma 1 che si riferisce ai controlli su tutti gli esercenti il commercio su AAPP.
Vi sottopongo pertanto la questione.
Saluti
Lorenzo
Qua abbiamo già discusso la faccenda e trovi anche la nota regionale:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0
A parere mio, al di là di una formulazione non troppo felice, la volontà regionale è quella di non intervenire a seguito di controlli negativi sulla regolarità contributiva. Questo in ordine a tutte le fattispecie.
Come sottolineato più volte, la legge regionale non è stata variata, in alcune parti, a seguito dei principi in materia e cioè il DURC non può essere presentato ad una pubblica amministrazione. Il controllo è sempre e comunque d'ufficio.