Data: 2014-04-23 07:04:11

regolarità contributiva spuntisti e LR 19/2014


La PM mI segnala la diversa interpretazione data dai comuni in merito agli effetti della LR 19/2014 - sulla sospensione dei provvedimenti e delle sanzioni in caso di DURC  irregolari - sugli spuntisti che si presentano ai mercati settimanali.

Secondo alcuni lo spuntista è comunque tenuto a verifica della regolarità contributiva per poter montare, il che significa: esibizione di un DURC valido o esistenza di un DURC  in corso di valdità acquisito dal Comune (o da altra Amministrazione, e acqusito in copia). Il nuovo comma 3ter all'art. 40quiquies parla infatti di "sospensione del titolo abilitativo[u] e[/u] della concessione di posteggio...)" e si intenderebbe riferito solo ai titolari della concessione stessa;

Secondo altri la LR 19/2014 ha effetto sospensivo anche per gli spuntisti, che potrebbero pertanto presentarsi ala spunta e continuare a montare anche iin caso di verifica negativa del DURC (o mancanza di esibizione del DURC valido). Il nuovo comma 3 bis dell'art. 40 quinquies sospende infatti i il comma 1 che si riferisce ai controlli su tutti gli esercenti il commercio su AAPP.

Vi sottopongo pertanto la questione.

Saluti

Lorenzo

riferimento id:19071

Data: 2014-04-23 14:07:11

Re:regolarità contributiva spuntisti e LR 19/2014

Qua abbiamo già discusso la faccenda e trovi anche la nota regionale:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0

A parere mio, al di là di una formulazione non troppo felice, la volontà regionale è quella di non intervenire a seguito di controlli negativi sulla regolarità contributiva. Questo in ordine a tutte le fattispecie.

Come sottolineato più volte, la legge regionale non è stata variata, in alcune parti, a seguito dei principi in materia e cioè il DURC non può essere presentato ad una pubblica amministrazione. Il controllo è sempre e comunque d'ufficio.

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