un esercente del ns. Comune mi ha chiesto se esiste la posssibilità di evitare la produzione dei documenti in oggetto qualora il palco che utilizzerà per il posizionamento di un complesso sia inferiore ad una certa altezza. Nella modulistica che stiamo utilizzando (cher ho ricevuto in eredità) sembrerebbe che l'obbligo sussista nel caso il palco sia posizionato ad un'altezza superiore agli 80 cm.
Grazie, Michela
un esercente del ns. Comune mi ha chiesto se esiste la posssibilità di evitare la produzione dei documenti in oggetto qualora il palco che utilizzerà per il posizionamento di un complesso sia inferiore ad una certa altezza. Nella modulistica che stiamo utilizzando (cher ho ricevuto in eredità) sembrerebbe che l'obbligo sussista nel caso il palco sia posizionato ad un'altezza superiore agli 80 cm.
Grazie, Michela
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ATTENZIONE.
Sopra gli 80 cm scatta la competenza della COMMISSIONE DI VIGILANZA. Ma anche sotto gli 80 cm vi è comunque l'obbligo della dichiarazione di corretto montaggio.
Ah ecco!
Ma la dichiarazione del corretto montaggio, deve essere redatta da un tecnico abilitato o anche da colui che materialmente monta il palco?
Scusa la domanda sciocca, ma quando installano gli autoscontri "accettiamo" anche il corretto montaggio firmato dal gestore della giostra .......
Ah ecco!
Ma la dichiarazione del corretto montaggio, deve essere redatta da un tecnico abilitato o anche da colui che materialmente monta il palco?
Scusa la domanda sciocca, ma quando installano gli autoscontri "accettiamo" anche il corretto montaggio firmato dal gestore della giostra .......
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ATTENZIONE, segui queste indicazioni:
1) se si tratta di SPETTACOLO VIAGGIANTE vigono le regole del D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” come chiarite dalla circolare: http://www.anesv.it/pdf/dm18maggiocircolare.pdf
In questo caso il corretto montaggio può essere dichiarato dal gestore SOLO se ha svolto il corso professionale di cui al DECRETO 16 giugno 2008
Approvazione del programma e delle modalita' di svolgimento dei corsi
di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attivita' di
spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=4643
2) negli altri casi il Comune potrà richiedere una particolare qualifica per colui che autocertifica il corretto montaggio 8es. geometra, architetto o ingegnere) se l'attività è su suolo pubblico
3) se su area privata (ma non spettacolo viaggiante), in assenza di una disciplina comunale, potrà essere accolto anche il corretto montaggio dell'interessato.
Mi pare di capire che sopra gli 80 cm scatta sempre la la competenza della COMMISSIONE DI VIGILANZA?
riferimento id:1907
Mi pare di capire che sopra gli 80 cm scatta sempre la la competenza della COMMISSIONE DI VIGILANZA?
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SI', ANCHE SE LA NORMATIVA NON E' CHIARA E' L'INTERPRETAZIONE PIU' DIFFUSA.
Noi ci siamo sempre regolati nel senso di chiedere il collaudo del palco con il corretto montaggio, firmati da professionisti abilitati. Daltronde se anche le strutture per gli spettacoli viaggianti (circhi sotto i 200 posti) vengono autorizzate dietro esibizione, oltre che della documentazione di rito, del collaudo e senza far intervenire la CCVPPSS, come si concilia il tutto?
riferimento id:1907