Premesso che tra il nostro Comune e una Cooperativa locale vennero stipulati tre accordi di programma ( rispettivamente in data 10.11.2000, 04/04/2001 e 10/01/2003 ) che prevedevano:
1) la concessione alla cooperativa di un finanziamento in 3 tranches – con altrettante quote di compartecipazione da parte della stessa, pari a circa il 12% del finanziamento concesso - per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio (ex scuola media) da adibire a struttura ricettiva (si specifica che l’edificio non è di proprietà del Comune ma concesso allo stesso in comodato gratuito da un Ente regionale).
2) L’affidamento in gestione della struttura anzidetta alla medesima cooperativa per la durata di 10 anni. Si specifica che i tre accordi non prevedevano il pagamento di alcun canone di locazione da parte del gestore.
A seguito della predetta concessione il Comune ha rilasciato alla Cooperativa regolare autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
Allo scadere dei 10 anni (quindi dopo il 10.11.2010) il Comune proponeva al gestore la concessione in locazione della struttura dietro pagamento di un canone o, in alternativa, l’immediata restituzione dell’immobile. Non essendo addivenuti ad un accordo, il comune ha intimato alla Cooperativa lo sgombero dei locali. A seguito di ciò è iniziata da parte di quest’ultima la presentazione di una serie di ricorsi al TAR contro atti vari emessi dal Comune (sgombero dei locali – sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività – verbali di violazione amministrativa emessi dai Vigili Urbani per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione, ecc.), con richiesta di sospensiva dell’efficacia degli atti medesimi. Il primo dei ricorsi presentati riguarda la contestazione del termine di scadenza della concessione che il Comune considera decorrente dalla data della stipula del primo accordo di programma mentre la Cooperativa lo considera decorrente dalla data della stipula dell’ultimo.
Il TAR a tutt’oggi si è pronunciato solamente negando la sospensiva. Non si è, invece, ancora pronunciato sui ricorsi. Comunque tra le varie diatribe, è decorso anche il termine di 10 anni dalla data della stipula dell’ultimo accordo di programma, scaduto il 10 gennaio 2013, in virtù del quale la cooperativa medesima avrebbe dovuto lasciar libero l’immobile. Ciò non è avvenuto in quanto la stessa sostiene di dover aspettare l’esito dei ricorsi al TAR. Specifico che la Cooperativa nel frattempo ha continuato ad esercitare l’attività e prosegue tutt’oggi, nonostante il Comune abbia emesso, nel dicembre 2013, un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione per intervenuta indisponibilità dei locali.
Si segnala, inoltre, che sempre a dicembre 2013 il Comune ha adottato una deliberazione con la quale stabilisce di destinare la struttura ad uso pubblico, per servizi destinati alla collettività, ciò in quanto l’ente regionale proprietario dell’immobile ha comunicato di aver avviato il procedimento per il definitivo trasferimento dello stesso in proprietà al Comune e che tale trasferimento può avvenire a titolo gratuito esclusivamente distogliendo tale immobile ad un utilizzo di tipo commerciale.
Poiché l’esercizio dell’attività da parte della Cooperativa prosegue regolarmente nonostante il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e diversi verbali di violazione amministrativa redatti dalla Polizia Locale - per i quali ha presentato ricorsi al TAR e al Giudice di Pace - si chiede quali altri provvedimenti può adottare il Comune per ottenere lo sgombero definitivo dell’immobile. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Premesso che tra il nostro Comune e una Cooperativa locale vennero stipulati tre accordi di programma ( rispettivamente in data 10.11.2000, 04/04/2001 e 10/01/2003 ) che prevedevano:
1) la concessione alla cooperativa di un finanziamento in 3 tranches – con altrettante quote di compartecipazione da parte della stessa, pari a circa il 12% del finanziamento concesso - per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un edificio (ex scuola media) da adibire a struttura ricettiva (si specifica che l’edificio non è di proprietà del Comune ma concesso allo stesso in comodato gratuito da un Ente regionale).
2) L’affidamento in gestione della struttura anzidetta alla medesima cooperativa per la durata di 10 anni. Si specifica che i tre accordi non prevedevano il pagamento di alcun canone di locazione da parte del gestore.
A seguito della predetta concessione il Comune ha rilasciato alla Cooperativa regolare autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
Allo scadere dei 10 anni (quindi dopo il 10.11.2010) il Comune proponeva al gestore la concessione in locazione della struttura dietro pagamento di un canone o, in alternativa, l’immediata restituzione dell’immobile. Non essendo addivenuti ad un accordo, il comune ha intimato alla Cooperativa lo sgombero dei locali. A seguito di ciò è iniziata da parte di quest’ultima la presentazione di una serie di ricorsi al TAR contro atti vari emessi dal Comune (sgombero dei locali – sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività – verbali di violazione amministrativa emessi dai Vigili Urbani per esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione, ecc.), con richiesta di sospensiva dell’efficacia degli atti medesimi. Il primo dei ricorsi presentati riguarda la contestazione del termine di scadenza della concessione che il Comune considera decorrente dalla data della stipula del primo accordo di programma mentre la Cooperativa lo considera decorrente dalla data della stipula dell’ultimo.
Il TAR a tutt’oggi si è pronunciato solamente negando la sospensiva. Non si è, invece, ancora pronunciato sui ricorsi. Comunque tra le varie diatribe, è decorso anche il termine di 10 anni dalla data della stipula dell’ultimo accordo di programma, scaduto il 10 gennaio 2013, in virtù del quale la cooperativa medesima avrebbe dovuto lasciar libero l’immobile. Ciò non è avvenuto in quanto la stessa sostiene di dover aspettare l’esito dei ricorsi al TAR. Specifico che la Cooperativa nel frattempo ha continuato ad esercitare l’attività e prosegue tutt’oggi, nonostante il Comune abbia emesso, nel dicembre 2013, un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione per intervenuta indisponibilità dei locali.
Si segnala, inoltre, che sempre a dicembre 2013 il Comune ha adottato una deliberazione con la quale stabilisce di destinare la struttura ad uso pubblico, per servizi destinati alla collettività, ciò in quanto l’ente regionale proprietario dell’immobile ha comunicato di aver avviato il procedimento per il definitivo trasferimento dello stesso in proprietà al Comune e che tale trasferimento può avvenire a titolo gratuito esclusivamente distogliendo tale immobile ad un utilizzo di tipo commerciale.
Poiché l’esercizio dell’attività da parte della Cooperativa prosegue regolarmente nonostante il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e diversi verbali di violazione amministrativa redatti dalla Polizia Locale - per i quali ha presentato ricorsi al TAR e al Giudice di Pace - si chiede quali altri provvedimenti può adottare il Comune per ottenere lo sgombero definitivo dell’immobile. Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
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Difficile ipotizzare ulteriori misure.
Consiglio di procedere a sanzionare per l'esercizio senza titolo ed eventualmente attivare una azione civile di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'immobile.
Non vedo strumenti immediati coercitivi per ottenere l'immobile!