Data: 2014-04-21 14:18:12

Provvedimento di decadenza autorizzazione NCC autobus.

Buongiorno, faccio seguito al precedente quesito "Revoca Licenza NCC Autobus",
Premesso che l'Ufficio della motorizzazione civile ha comunicato al comune la revoca della carta di circolazione dell'autobus utilizzato per il servizio di NCC in quanto l'impresa non ha provveduto nei termini prescritti al R.E.N. ed essendo l'autorizzazione all'accesso al mercato prevista dalla L. 218/2003 legata all'autorizzazione all'esercizio della professione  di trasportatore si strada di cui all'art. 9  del DM 291/2011,  ho trasmesso alla ditta la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla decadenza della licenza assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e documenti.
A questo punto chiedo se potete suggerirmi un modello del provvedimento di decadenza alla luce della nuova normativa ( Reg. CE 1071/2009, Legge 218/2003, DM 291/2011).
Chiedo inoltre quale è l'autorità competente, da indicare nel provvedimento,  a cui gli interessati possono presentare ricorso. Il provvedimento di decadenza, adottato dal comune, deve contenere l'intimazione a riconsegnare la licenza?
Grazie
Cordiali saluti

riferimento id:19061

Data: 2014-04-22 18:20:39

Re:Provvedimento di decadenza autorizzazione NCC autobus.

Un modello non ce l’ho.
Ti riporto quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4534/2010) circa la natura del provvedimento. Puoi citare anche questa sentenza nel dispositivo.
Ecco un pezzetto della sentenza.

[i]...dall’ordinaria revoca dei provvedimenti amministrativi, oggi disciplinata dal citato art. 21-quinques [/i](ndr. l. 241/90)[i], vanno distinte le fattispecie di “revoca – sanzione” o “revoca – decadenza”, mediante le quali l’amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge.
E’ evidente come in queste ipotesi, non si pone neanche il problema della corresponsione di un indennizzo, essendo il ritiro del provvedimento legato ad una condotta addebitabile alla parte privata, e non certo a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione...[/i]

Detto questo, il provvedimento sarà costituito da una motivazione (ragioni giuridiche e di fatto) e dell’espressione proprio del contenuto dispositivo dove si sancisce che l’autorizzazione all’accesso al mercato ecc. è decaduta e quindi il privato deve cessare tutte le attività collegate alla stessa con effetto immediato.

Che il privato riconsegni o meno il titolo originario non ha molta importanza. L’importante è che il soggetto cessi l’attività. Se il privato volesse riprendere l’attività dovrebbe presentare nuova richiesta di autorizzazione (o SCIA se del caso), questo deve essere chiaro.

A parere mio deve essere il dirigente SUAP a provvedere e a questo devono giungere eventuali scritti difensivi a seguito della comunicazione di avvio procedimento.

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