IMPRESE AGRICOLE - Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo PEC
Par. 19 marzo 2014, n. 45678 (1).
Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo PEC da parte delle imprese individuali operanti nel settore agricolo.
(1) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.
All’ UNIONCAMERE
(tramite PEC)
Con nota del 17 marzo c.a., codesta Unione si è rivolta allo scrivente per segnalare che "le organizzazioni imprenditoriali del settore dell'agricoltura si sono rivolte all'Unioncamere per segnalare che l’AGEA ha imposto alle imprese agricole l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presente nel registro delle imprese ed hanno segnalalo l'esigenza di procedere, per conto dei loro associati, ad una nuova iscrizione massiva degli elenchi di caselle PEC similmente a quanto già fatto durante l'anno 2013."
Ricorda l’Unione che lo scrivente "per aderire ad una specifica richiesta formulata da parte di alcune organizzazioni imprenditoriali, in via eccezionale e per favorire la piena applicazione della citata disposizione di legge diretta a favorire l'attuazione dei principi contenuti nell'Agenda digitale italiana, aveva consentito" - con Nota 2 aprile 2013 - "l'invio massivo degli indirizzi PEC da parte delle stesse associazioni accompagnate da determinate cautele espressamente richiamate nella medesima lettera".
Chiede l’Unione di riattivare la procedura di invio degli elenchi nelle modalità semplificate indicate con la ridetta Nota 2 aprile 2013.
Si rileva a tal uopo che il disposto dell’articolo 5 del D.L. n. 179 del 2012, stabiliva come data ultima per l’adempimento di cui in oggetto, il giorno 30 giugno 2013. Dalla mancata evasione del suddetto obbligo il legislatore faceva derivare una sanzione, alternativa ed escludente il disposto dell'art. 2630 Codice civile, consistente nel rifiuto dell’iscrizione di ogni altra domanda di iscrizione fino all’adempimento da parte dell’impresa dell'obbligo prescritto dal ridetto art. 5.
Ne consegue che, per quanto in presenza di una sanzione alternativa, il legislatore ha comunque previsto un regime obbligatorio coperto comunque da sanzione.
Tuttavia, considerata la finalità della norma, che consiste nel popolamento dell’INI PEC, a partire dagli indirizzi iscritti nel registro delle imprese, per le finalità previste dall’agenda digitale italiana e segnatamente per la esclusiva e definitiva telematizzazione dei rapporti tra imprese e P.A., si ritiene di confermare quanto previsto nella Nota 2 aprile 2013, in termini di modalità semplificate di trasmissione massiva dei dati al registro delle imprese, tenuto conto che, come riferisce codesta Unione, l’adempimento riguarderà ben 140.000 imprese.
Sostiene tale lettura teleologica, anche l’analisi specifica della disciplina sanzionatoria introdotta con il richiamato art. 5, e meglio dettagliata con la nota dello scrivente del 29 agosto 2013, n. 141955, secondo cui la sanzione alternativa si applica solo in costanza di un nuovo adempimento dell’impresa, nei confronti del registro delle imprese.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5
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D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (17)
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. (17)
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». (17)
(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.