Si deve realizzare un’arena polifunzionale da adibire ad attività di pubblico spettacolo, coperta da un sistema di tensostrutture.
Con l’entrata in vigore del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01.08.11 n. 151 i locali di pubblico spettacolo con le caratteristiche del progetto sono ricompresi al punto 65 categoria B dell’allegato I del Decreto.
La capienza massima totale è di 199 persone.
Si è attivata la procedura di valutazione di cui al D.P.R. 151/2011.
A seguito della presentazione dell’istanza di parere al progetto, i VV.F. hanno comunicato che è obbligatoria l’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sul progetto, alla luce degli artt. 68, 69 e 141 del TULPS e di circolari varie.
E’ corretta la valutazione dei VV.F. o è superata dal D.P.R. 151/2011?
Grazie
Il novellato art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS, al comma 2 prevede che: "per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno". In questi casi alcuna competenza è rimessa alla Commissione Comunale di Vigilanza. Infatti per esercitare l'attività di pubblico spettacolo nella tendostruttura avente capienza inferiore a 200 persone sarà sufficiente presentare una SCIA corredata da una relazione del tecnico che asseveri la rispondenza del locale alla regola tecnica di prevenzione incendi quindi l'agibilità ex art. 80 del TULPS. Tirando le somme, personalmente, ritengo che i VVF siano fuori strada. Un saluto e buona Pasqua.
Si tratta di una SCIA asseverata che comprende anche l’abilitazione ex art. 80 TULPS.
La valutazione del Comando VVF non è direttamente legata al DPR 151/2011, nel senso che lo stesso DPR, limitatamente all’aspetto di cui si tratta, non ha cambiato nulla.
Il Comando VVF applica un’interpretazione del TULPS per la quale, anche sotto le 200 persone, è comunque necessario un parere della CCVLPS. Niente sopralluogo ma parere sul progetto, tutto il resto la fa il tecnico.
Altre interpretazioni, invece, dicono che sotto le 200 persone, ogni valutazione è fatta da tecnico che supera anche l’eventuale parere della CCVLPS.
Il comando ragiona così perché il ministero dell’interno, anche recentemente, ha sposato la prima interpretazione.
Ad ogni modo, ritengo che se a livello regolamentare comunale vige la regola per la quale la CCVLPS entra in gioco solo per locali sopra i 200 pax, allora il comando dovrebbe prenderne atto e agire ai sensi del DPR 151/2011 prescindendo dalla Commissione