Data: 2014-04-18 12:01:02

SPETTACOLO VIAGGIANTE

BUONGIORNO. UN CIRCO SENZA ANIMALI CON CAPIENZA DI 100 PERSONE DEVE PRESENTARE DOMANDA PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. PUO' FARE SCIA O DEVE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN'AUTORIZZAZIONE? GRAZIE.

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Data: 2014-04-18 20:21:24

Re:SPETTACOLO VIAGGIANTE

Ti riporto un passaggio della Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013 del Ministero dell’Interno.

.[i].. I "teatri viaggianti", i "circhi equestri e ginnastici" e le "esibizioni moto-auto acrobatiche"  sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, al controllo della Commissione di vigilanza o, per i locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.[/i]

L’esercente avrà un’autorizzazione TULSP ab origine rilasciata dal comune di residenza (o dove ha la sede legale). In questa fase il circo sarà anche registrato ai sensi del DM 18/05/2007.
Quando montano avranno bisogno dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e di una autorizzaizone temporanea 68/80 tulps

In un’altra circolare del 2010 si legge:
[i]I teatri viaggianti e i circhi equestri appaiono nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante ma costituiscono anche, come ricordato nella circolare del 1° dicembre 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti alla licenza di esercizio ex artt. 68 e 80 del TULPS.
In caso di non unicità della configurazione, in ordine al tendone e/o alle tribune, il codice potrà essere unico a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.
Per le attività in esercizio, nell'ipotesi in cui la configurazione allestita all'atto del sopralluogo non sia quella prevista come la più completa, dovrà essere rilasciato il codice corrispondente alla effettiva configurazione riscontrata in fase di sopralluogo. È fatta salva la possibilità di richiedere il rilascio di nuovo codice correlato alla diversa, più ampia, configurazione allestita in un momento successivo, sulla base della documentazione già prodotta, anche attraverso le procedure semplificate ...
[/i]
Per la prevenzione incendi si rimanda al D.M. 19 agosto 1996

riferimento id:19040

Data: 2015-06-06 08:08:52

Re:SPETTACOLO VIAGGIANTE

Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.

http://buff.ly/1Mv6n5t

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