ATTIVITA’ DI ESTETISTA - Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in associazione in partecipazione
Come per le attività imprenditoriali soggette a regolamentazione (quali: l’attività di installazione di impianti, di autoriparazione, ecc.), anche per l’attività di estetica è possibile nominare responsabile tecnico un soggetto associato in partecipazione, dotato dei requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA.
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 53305 del 1° aprile 2014.
Tuttavia, per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista, ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge), il Ministero richiama la necessità dell’acquisizione:
1) della redazione per iscritto del relativo contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato;
2) di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l’immedesimazione.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della risoluzione ministeriale si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista, massaggi estetici ….
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