APPARECCHI ELETTROMECCANICI utilizzati per l’attività di estetista – Il Consiglio di Stato dichiara incompleto l’elenco approvato nel 201
L'esclusione degli “stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata, della luce pulsata per foto depilazione … e del laser per la depilazione estetica” dalla lista degli apparecchi che è possibile utilizzare nei centri estetici per trattare cellulite ed effettuare la depilazione non è legittima. Dunque, l'elenco approvato con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero della salute 12 maggio 2011 n. 110, in attuazione della legge n. 1/1990 che disciplina l'esercizio dell'attività di estetica, va integrato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la Sentenza n. 1417, depositata il 24 marzo 2014.
Il parere del Consiglio superiore di Sanità del giugno 2010, che è stato alla base della modifica regolamentare, secondo il Consiglio di Stato conteneva «significativi elementi di contraddittorietà» che hanno giustificato il ricorso della impresa la quale si era vista negare la possibilità di utilizzare le attrezzature che fino al giorno prima venivano abitualmente impiegate in azienda.
L’elenco, approvato con il decreto del 12 maggio 2011 n. 110, va dunque rifatto.
Si ricorda che il citato decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 100, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011), contiene i seguenti due allegati:
- l’Allegato 1, cheriporta l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico e va a sostituire l’elenco riportato in allegato alla legge n. 1/1990;
- l’Allegato 2, cheriporta le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico riportati nell’allegato 1.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto interministeriale con i due allegati e della Sentenza del Consiglio di Stato si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, Estetista, massaggi estetici ….
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