Vorrei sapere se anche le pratiche di 87 bis devono essere valutate sotto il profilo della compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale visto quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della LR 49/2011.
Grazie
Vorrei sapere se anche le pratiche di 87 bis devono essere valutate sotto il profilo della compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale visto quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della LR 49/2011.
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In questo caso si tratta di una SCIA che può avere rilievo edilizio o, più frequentemente NON AVERLO.
Il SUAP trasmetterà comunque all'urbanistica la documentazione per la valutazione, anche a campione, della rilevanza delle attività.
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D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Art. 87-bis Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (208)
In vigore dal 1 giugno 2012
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’ articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia (210) è priva di effetti. (209)
(208) Articolo inserito dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.
(209) Comma così modificato dall'art. 80, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012.
(210) NDR: ora «segnalazione» a seguito della modifica del presente comma disposta dall'art. 80, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 82 dello stesso decreto.
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L.R. 6-10-2011 n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Pubblicata nel B.U. Toscana 12 ottobre 2011, n. 47, parte prima.
Art. 10 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti.
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:
a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);
c) dei criteri localizzativi di cui all'articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all'articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003;
b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al capo III della L.R. n. 40/2009 (2).
3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della L. 36/2001, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.
(2) Lettera così modificata dall'art. 138, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.