??? La L.R. 29 aprile 2013 n°2 prevede all'art.10, c.1, che i proventi degli illeciti amministrativi di cui la L.689/1981, qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di p.m.r., vengono introitati direttamente dalla Regione. Ma tutte le sanzioni? Pongo questa domanda perchè molte violazioni, come quelle di tipo commerciali o acustico, vengono (o venivano ?!) introitate dal Comune. Potreste chiarirmi questo dubbio?
??? La L.R. 29 aprile 2013 n°2 prevede all'art.10, c.1, che i proventi degli illeciti amministrativi di cui la L.689/1981, qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di p.m.r., vengono introitati direttamente dalla Regione. Ma tutte le sanzioni? Pongo questa domanda perchè molte violazioni, come quelle di tipo commerciali o acustico, vengono (o venivano ?!) introitate dal Comune. Potreste chiarirmi questo dubbio?
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Scusa ma il riferimento che citi non mi torna:
[color=red]L.R. 29-4-2013 n. 2
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).
Pubblicata nel B.U. Lazio 30 aprile 2013, n. 35, supplemento n. 1.
Art. 10 Contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie.
1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare "bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria" da adottare entro quindici giorni dalla data di trasmissione da parte della Giunta regionale, decorsi i quali il provvedimento può comunque essere adottato, è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010. [/color]
Sì, Simone, mi sono sbagliata. E' l'art.11 che modifica la L.R. 30/1994 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale. Ai successivi articoli si parla dei proventi. Voglio chiarirmi perchè adesso l'Arpa quando eleva i verbali per violazione alla L. n°447/1995 destina i proventi alla Regione, quando invece spettano ai Comuni. Sentiti per vie brevi l'Arpa, mi hanno risposto che con l'entrata in vigore della nuova legge è così.
riferimento id:19027
Sì, Simone, mi sono sbagliata. E' l'art.11 che modifica la L.R. 30/1994 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale. Ai successivi articoli si parla dei proventi. Voglio chiarirmi perchè adesso l'Arpa quando eleva i verbali per violazione alla L. n°447/1995 destina i proventi alla Regione, quando invece spettano ai Comuni. Sentiti per vie brevi l'Arpa, mi hanno risposto che con l'entrata in vigore della nuova legge è così.
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Vedo di approfondire la questione ma se avete altri documenti (lettere, circolari, note ecc.... pubblicatele che facciamo un quadro della situazione)
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L.R. 5-7-1994 n. 30
Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 luglio 1994, n. 20.
Art. 10 Titolarità dei proventi (*).
1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo.
3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all'autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.
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(*) [color=red]Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera g), L.R. 29 aprile 2013, n. 2[/color], a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Iscrizione nel bilancio. 1. Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale».
2. Le somme necessarie alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l'esercizio delle funzioni relative all'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale, vengono annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.».