Buongiorno,
nel mese di agosto scorso, il titolare di una scuola di sci attiva nel ns. Comune (che ha a suo tempo ha avviato l’attività dichiarando un organico di n. 6 maestri, che è il numero minimo previsto dalla normativa) ha presentato un’istanza a questo Comune, richiedendo ai sensi dell’art. 136 della L.R. 42/2000, di poter continuare l’attività con un organico ridotto a 4 maestri di sci (ipotesi consentita dalla L.R. , previo atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori).
L’Ufficio commercio del Comune ha dato riscontro scritto alla richiesta in oggetto, a metà settembre scorso, precisando che la richiesta non poteva esser accolta, in quanto si riteneva non applicabile l’ipotesi di riduzione dell’organico minimo previa dalla L.R. , in primis per il fatto che il ns. Comune non è una stazione sciistica minore (è la principale della Toscana) inoltre per il fatto che sono già operanti, oltre alla scuola in oggetto, altre 4 scuole di sci + n. 2 di snowboard (mentre, ad avviso dell’Ente, la ratio della norma sarebbe di consentire l’apertura di almeno una scuola in quelle stazioni minori dove non si riesce a costituire una scuola con un organico di 6 maestri). Oltre a questo è stato precisato che comunque un atto dell’ente che consentisse di ridurre l’organico dovrebbe essere emanato con valenza generale e non come una sorta di autorizzazione in deroga indirizzata ad un solo richiedente. Tale riscontro è stato inviato all’interessato presso la sede della scuola di sci a mezzo posta ordinaria (peraltro non ci era stato indicato nessun indirizzo mail o pec o n. fax)
La polizia municipale di questo Ente, nel mese di marzo, a seguito di controlli effettuati sulle scuole di sci, ha elevato un verbale alla scuola in questione in quanto è risultata operante con soli 4 maestri.
Oggi è pervenuto al Comune uno scritto difensivo da parte del legale del soggetto, il quale sostiene che l’interessato non ha mai ricevuto risposta dal parte del Comune alla sua richiesta di riduzione organico e che pertanto, in assenza di riscontro, ha ritenuto di poter svolgere la propria attività con 4 maestri, equivalendo il silenzio dell’amministrazione a silenzio-assenso (richiama in proposito l’art. 12 comma 2 L.R. n. 40/2009 e l’art. 20 comma 1 L. 241/90). Per tali ragioni ritiene il verbale illegittimo.
In pratica fonda lo scritto difensivo interamente sul fatto che l’amministrazione è rimasta in silenzio senza dare riscontro. Il riscontro invece c’è stato, con nota protocollata e spedita all’interessato preso la sede della Scuola di Sci (indirizzo indicato da lui stesso). Essendo stato inviato per posta prioritaria, il Comune non ha ricevuta di consegna, ma vi possono essere responsabilità da parte ns. se non avesse ricevuto la lettera ? (ammesso che sia vero che non l’ha ricevuta, dal momento che non ha mai sollecitato una risposta e che la lettera a noi non è mai tornata indietro per mancato recapito, cosa che invece normalmente succede quando, per qualche motivo, il postino verifica l’indirizzo non è corretto o è cambiato)
Oltre a questo, si può ritenere formato il silenzio assenso su una questione come la decisione di ridurre l’organico minimo delle scuole di sci ?
Grazie mille per la risposta, saluti
L’avvio di scuola di sci è sottoposto a SCIA quindi è logico ritenere che l’atto comunale con il quale si deroghi alla condizione dei 6 maestri è un atto a contenuto generale e non autorizzativo in capo ad una singola scuola. In sintesi ogni comune sciistico, relativamente alle stazioni sciistiche minori ricadenti nel suo territorio, può (non deve) prevedere, indicando dove, la deroga.
La richiesta del privato non era una richiesta di autorizzazione sulla quale applicare un silenzio assenso, era, caso mai, un invito a deliberare al fine di prevedere la generale possibilità di deroga per quella stazione sciistica. L’amministrazione, all’esortazione del privato avrebbe potuto anche non rispondere. In ogni caso, quindi, la procedura abilitativa resta la SCIA. Da quanto ha scritto non si evince che sia stata presentata neanche nuova SCIA.
Quindi, se fosse stato un provvedimento soggetto a notifica il comune sarebbe responsabile di una notifica non in regola con le disposizioni del codice di procedura civile ma dato che non si trattava di una richiesta di autorizzazione, il privato si sarebbe dovuto sincerare che il Comune avesse adottato una qualche delibera che riguardasse proprio quella stazione.
Magari è il caso di applicare il minimo ma la sanzione, a parere mio, sta in piedi.