Data: 2014-04-17 11:43:09

installazione giochi

Salve a tutti, vi riporto, più o meno, il testo di una missiva inviata dalla locale compagnia della Guardia di Finanza in merito al regime autorizzatorio degli apparecchi da gioco. Si riferisce in particolare ai circoli (con o senza somministrazione di alimenti e bevande).
Ecco il testo:

"Per le determinazioni di competenza, si trasmette il pp.w. di constatazione
redatto in data 27.03.2014 nei confronti della persona in oggetto indicata,
trovato sprovvisto della licenza di cui all'art. 86 del TULPS ed in possesso
della sola dichiarazione di inizio attività per l'installazione di apparecchi da
divertimento ,protocollata da Codesto ente in data 31 .01.2013 al nr.
2013/0008835.
In merito si precisa che:
• I responsabili dell'installazione di qualsiasi congegno riconducibile all 'art.
110 del T.U.L.P.S. devono essere in possesso della licenza di pubblica
sicurezza.
• Per effetto dell'art. 19, comma 1, n. 8), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
l'Autorità di riferimento per il rilascio di detta licenza è rappresentata
dal Sindaco del Comune territorialmente competente, che vi provvede,
accertati i presupposti della richiesta (denominata "segnalazione
certificata di inizio attività - S.C.IA") presentata dall'operatore
interessato, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 , come
da ultimo modificato dall'art. 49, comma 4 bis del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78.
Ciò in quanto il citato art. 19 della Legge n. 241/1990 limita il "silenzio
assenso" ai soli atti "di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato" per i quali
"non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi",
escludendone l'applicazione, fra gli altri, ai casi in cui sussistano vincoli
connessi alla "pubblica sicurezza ... all'amministrazione delle finanze, ivi
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco".
Conseguentemente, ai sensi del successivo art. 20 della stessa Legge
n.241/1990 il silenzio del Sindaco competente verso un'istanza di inizio
attività non ne determina l'accoglimento, bensì il rigetto.
• Sul punto, va per altro verso segnalato che il Ministero dell'Interno, con
la nota n. 557/PAS.18063.12001(1) del 17 dicembre 2008 e Il Ministero
dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione n. 6513 del 26 giugno
2007, hanno chiarito, in relazione al contenuto dell'art. 86, comma 3, del
T.U.L.P.S., che detta licenza di P.S. deve essere richiesta soltanto da
coloro che non siano già in possesso di una delle autorizzazioni previste
dai primi due commi dello stesso articolo (tra CUI, bar, ristoranti, osterie e
sale giochi).
Si prega di notiziare questo Comando in merito alle iniziative assunte."

P.S. : mi chiedo ma la semplificazione dov'è?
Auguri per una Santa Pasqua.

riferimento id:19023

Data: 2014-04-17 12:53:58

Re:installazione giochi

mi permetto di dire che hanno fatto confusione.
In via generale la scia è applicabile perché si tratta di "polizia amministrativa" e non di pubblica sicurezza. Sul punto si veda di DPR n. 616/77, art. 9 e art. 19. Si veda anche il d.lgs. n. 112/98, art. 158 e 159 e l'art. 117 costituzione.
Mettendo insieme tutto si capisce che le funzioni amministrative esercitate dai comuni in merito all'art. 86 TULPS afferiscono alla polizia amministrativa, quindi, l'applicabilità della SCIA è legittima.

La SCIA non c'entra niente con il sienzio/assenso. Il silenzio/assenso è un istituto giuridico che si applica ai procedimenti autorizzatori quando l'amministrazione non risponde alla domanda. La SCIA è una procedura abilitativa dichiarativa ad efficacia immediata ex lege. Se poi il privato non ha dichiarato il vero o non ha i requisiti sarà "fermato" dalla PA competente. La SCIA non è un provvedimento tacito, tant'è vero che non è impugnabile direttamente.

Quindi, limitatamente all'art. 86 TULPS, la SCIA è applibile (sull'88 TULSP no, dato che afferisce alla pubblica sicurezza). Se poi un regolamento comunale prevede l'autorizzazione per sala giochi allora si può discutere ma nel caso dell'esercio del gioco o installazione della macchinette nei bar, la normativa è abbastanza dettagliata e univoca per l'applicazione della SCIA comprensiva dell''attestazione dei requsiti morali.

Alla fine, quindi, si può affermare che installare gli apparecchi da gioco (comma 6 e7) in esercizio già dotato di abilitazione avente valore di 86 TULPS (vedi SCIA per somministrazione - il fatto che anche questa possa essere una SCIA dimostra ancora di più che si tratta di polizia amministrativa) non prevede nessuna forma abilitativa;
installare i giochi in altri esercizi pubblici diversi da quelli o esercizi commerciali necessita di una SCIA ai sensi dell'86 TULPS dato che ricorrono i requisiti di applicabilità dell'art. 19 della legge n. 241/90

riferimento id:19023

Data: 2014-04-20 15:05:59

Re:installazione giochi

Sugli apparecchi elettronici art. 110 comma 6 e 7 del TULPS la situazione in Campania è davvero da medioevo. Le forze di polizia continuano a contestare ai titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi ecc) la mancata presentazione della SCIA o ancora peggio il mancato possesso dell'autorizzazione all'installazione dei giochi. Si pretende addirittura (e questo è il colmo) che il pubblico esercente comunichi al comune la sostituzione degli apparecchi aggiornando la tabella dei giochi leciti (!!!!!!!!! ridere per non piangere?). Come SUAP abbiamo per molto tempo rigettato le SCIA presentate in tal senso specificando che ai sensi dell'art. 86 comma 3 del TULPS, come modificato dalla L. finanziaria del 2006, siffatto adempimento non era più dovuto essendo stata liberalizzata l'installazione. I pubblici esercenti ci hanno tuttavia pregato con le lacrime agli occhi di rilasciargli comunque una presa d'atto, una ricevuta o qualcosa di simile (!!!!!) in quanto le forze di Polizia spesso disconoscono la nuova norma verbalizzando il pubblico esercizio. Un saluto.

riferimento id:19023
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